Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 814 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 814 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
R2 SOCIETA’ COOPERATIVA
avverso l’ordinanza n. 18/2017 TRIB. LIBERTA’ di BOLZANO, del
13/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lpttéjsentite le conclusioni del PG
.TVQ->-3.–C3 t–Z

c-_-

Uditi difensor Avv.;

CP

Data Udienza: 10/10/2017

436029/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 giugno 2017 il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’appello presentato
da R2 Società Cooperativa avverso ordinanza del 10 maggio 2017 con cui il gip dello stesso
Tribunale aveva respinto l’istanza di dissequestro di beni di sua proprietà (motrice e
semirimorchio cisterna) che erano stati sottoposti a sequestro preventivo in un procedimento

2. Ha presentato ricorso il difensore della suddetta società, sulla base di cinque motivi.
Successivamente tale difensore, avvocato Marco Mayr, ha rinunciato al mandato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, essendo stato effettuato l’avviso dell’udienza ex articolo 127 c.p.p. in
modo regolare, la rinuncia al mandato dell’avvocato Mayr, difensore della ricorrente, non ha
effetto sulla celebrazione del processo, essendo stata effettuata dopo il perfezionamento
dell’avviso (cfr. da ultimo Cass. sez. 20 settembre 2016-4 luglio 2017 n. 31952: “Nel giudizio

di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato
notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere
ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa
dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l’assenza
del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio al
ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di
legittimità.”; sulla stessa linea Cass. sez. F, 20 agosto 2015 n. 38876; Cass. sez. VI, 16
dicembre 2010-2 marzo 2011 n. 8350; Cass. sez. III, 19 maggio 2006 n. 22050).
3.1 Il primo motivo, ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., denuncia violazione
dell’articolo 125 c.p.p., perché l’ordinanza, con una motivazione inesistente/apparente, non
rileva la nullità dell’ordinanza del gip del 10 maggio 2017 per totale mancanza di motivazione,
in violazione dell’articolo 125, terzo comma, c.p.p. per essersi il gip limitato ad
apoditticamente “condividere quanto osservato dal PM” senza considerare le argomentazioni
addotte dalla difesa.
Il motivo è manifestamente infondato, giacché l’ordinanza del 13 giugno 2017 in questa sede
impugnata offre una motivazione tutt’altro che apparente in ordine alla doglianza, sottoposta al
Tribunale, di carenza di motivazione dell’ordinanza del gip (motivazione dell’ordinanza
impugnata, pagine 6-7), fornendone una specifica confutazione.

di indagini relative a fattispecie di cui agli articoli 40, 44 e 49 d.lgs. 504/1995 e 110 c.p..

3.2 II secondo motivo, ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., denuncia
travisamento degli atti e violazione dell’articolo 125 c.p.p. nella impugnata ordinanza laddove,
con motivazione erronea, nega che nell’atto d’appello fosse stato riproposto il motivo, presente
nell’istanza rivolta al gip, relativo alla mancata disponibilità, da parte della società ricorrente,
di elementi utili a dubitare della natura della merce trasportata. Tale motivo invero sarebbe
stato versato nelle pagine 6-7 dell’atto d’appello, e precisamente nel passo che, illustrando
questa censura, nel ricorso si trascrive.
In primo luogo, deve darsi atto che la censura non è sorretta da alcun interesse, perché
comunque l’ordinanza impugnata ha esaminato pure questo aspetto (motivazione, pagine 8-9)
pur avendo effettivamente negato che si trattasse di una questione presente nell’atto
d’appello.
Peraltro, il motivo è pure manifestamente infondato. Esso si fonda su un passo (ricorso,
pagina 6) che non rappresenta in modo inequivoco la doglianza che, secondo la ricorrente,
avrebbe prospettato, apparendo piuttosto come un’argomentazione propria del secondo motivo
d’appello, che concerneva il difetto del fumus commissi delicti e correlati vizi motivazionali.
L’appello, invero, aveva proposto tre motivi: il primo relativo alla carenza dei presupposti
d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3 bis, c.p.p., il secondo con il contenuto appena
sintetizzato e il terzo denunciante assenza di motivazione per mera condivisione di quanto
ritenuto dal PM. Nessuna di queste doglianze integra, evidentemente, quella che il motivo in
esame assume essere stata addotta nell’atto d’appello e non valutata dal Tribunale; questione,
peraltro, si ripete, del tutto priva di interesse per quanto già sopra osservato.
3.3 Il terzo motivo lamenta carenza dei presupposti d’urgenza rispetto al sequestro effettuato
dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 321, comma 3 bis c.p.p. e violazione dell’articolo
321c.p.p. in riferimento all’articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., osservando che il
Tribunale ha respinto l’omologo motivo dell’atto d’appello in quanto vizio non dedotto
nell’istanza di revoca del sequestro. Ciò sarebbe erroneo, in quanto l’articolo 321, comma 3,
c.p.p. indica tra i presupposti della revoca della cautela la mancanza “anche di fatti
sopravvenuti”: da ciò dovrebbe logicamente desumersi la rilevanza pure dei fatti preesistenti
alla disposizione della cautela. A questi argomenti segue una vera e propria riproposizione del
motivo d’appello relativo alla pretesa mancanza d’urgenza quando questo fu effettuato dalla
Guardia di Finanza.
Non ha pregio l’argomento su cui si fonda la censura, ovvero la lettura dell’articolo 321,
comma 3, del codice di rito nel senso che, se dà rilievo anche a fatti sopravvenuti, questo
significa che rilevano pure i fatti preesistenti. Invero, l’appello cautelare, come ha evidenziato
anche il Tribunale (motivazione dell’ordinanza impugnata, pagine 1-3) ha carattere devolutivo,
per cui l’assenza dell’adduzione di tali fatti nell’istanza di revoca è dirimente.
3.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., violazione
dell’articolo 321 laddove l’ordinanza impugnata ritiene sussistente il fumus commissi delicti
nonché violazione dell’articolo 125 c.p.p. laddove tale ordinanza, con motivazione illogica e

4contraddittoria, attribuisce in malam partem alla natura di olio lubrificante della sostanza che
veniva trasportata con l’autocarro una valenza indiziaria.
La censura è inammissibile perché evidentemente di natura fattuale; e per di più viene a
violare il divieto, posto dall’articolo 325 c.p.p., di denuncia di vizio motivazionale riconducibile
all’articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., poiché lamenta non la mancanza della
motivazione, bensì una sua pretesa illogicità/contraddittorietà.
3.5 Il quinto motivo lamenta, ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., violazione

punto – non tiene conto del fatto che per il reato di cui all’articolo 49 d.lgs. 504/1995 la
confisca non è applicabile, il che esclude la disponibilità di sequestro preventivo ad essa
finalizzato; e vi sarebbe carenza del fumus commissi delicti anche per quanto concerne la
fattispecie di cui al citato articolo 49.
A parte che si tratta di una questione nuova, va rilevato che l’indagine risulta essere stata
intrapresa per fattispecie di cui agli articoli 40, 44 e 49 d.lgs. 504/1995, il che ostende
l’infondatezza manifesta della prospettazione. Infatti, mentre l’articolo 49 riguarda irregolarità
nella circolazione, l’articolo 40 riguarda il delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento
dell’accisa sui prodotti energetici, e per esso l’articolo 44 prevede proprio la confisca per i
prodotti, le materie prime e i mezzi comunque utilizzati.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2017

degli articoli 321 e 125 c.p.p. laddove l’ordinanza impugnata – che omette di pronunciarsi sul

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA