Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8138 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8138 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC MARCO N. IL 06/07/1986
MILACEVIC OLIVER N. IL 08/07/1979
HALILOVIC SARTANA N. IL 28/08/1979
HALILOVIC MUHAREM N. IL 05/06/1976
AHMETOVIC RASIM N. IL 07/05/1962
AHMETOVIC RENATO N. IL 18/04/1974
avverso la sentenza n. 9007/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
SEFEROVIC MARCO, MILACEVIC OLIVER, AMHETOVIC RASIM e AMHETOVIC
RENATO HALILOVIC SARTANA, HALILOVIC MUHAREM erano condannati per il
reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) alla pena di
due anni di reclusione ed € 300 di multa (i primi due), due anni, tre mesi di

di multa (il quarto, il quinto ed il sesto);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
degli imputati, avv. Bruno Salernitano, deducendo eccessività della pena,
considerata la riqualificazione del reato originariamente contestato come furto in
abitazione, ex art. 624 bis cod. pen. per il giudizio di equivalenza tra le
attenuanti generiche le aggravanti contestate, compresa la recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità, poiché ignorano la
motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la quale sottolinea che tutti gli
imputati erano all’epoca dei fatti gravati o da numerosi precedenti, o da
molteplici pendenze giudiziarie (anche sotto differenti generalità), molti dei quali
specifici e che il fatto oggi in esame veniva commesso con peculiare pervicacia
criminosa, con un nutrito concorso di persone di mezzi, elementi idonei a negare
la prevalenza delle attenuanti e a giustificare l’applicazione della recidiva;
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
2

reclusione ed € 400 di multa (il terzo), due anni, sei mesi di reclusione ed € 500

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore delle

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il consigliere estensore

Il presi

te

cassa delle ammende.

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