Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8137 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8137 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorsa proposto da:
PROVERBIO SIMONE N. IL 04/09/1975
avverso la sentenza n. 4939/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13334/2013

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Novara, che ha riconosciuto Simone
Proverbio colpevole dei reati (unificati da continuazione) di resistenza plurima e di
lesioni volontarie plurime a p.u. (violenta reazione aggressiva nei confronti di carabinieri
e agenti di polizia, a quattro dei quali cagionava lesioni, intervenuti per ricondurlo alla
calma in un locale pubblico in cui, in stato di ubriachezza, molestava gli avventori),
parzialmente riformandola in punto di pena, che la Corte ha ridotto -concedendo le
attenuanti generiche (con la già concessa attenuante del risarcimento del danno)- a
quattro mesi di reclusione convertiti in otto mesi di libertà controllata.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al trattamento
sanzionatorio. I giudici di secondo grado non hanno valutato specifici motivi di appello,
poiché non hanno chiarito le ragioni dell’adozione di una pena base in misura non
equivalente al minimo dell’editto e in ogni caso hanno negato al prevenuto il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
L’impugnazione va dichiarata inammissibile per indeducibilità e infondatezza
palese dei delineati generici (ad onta dell’estensione del ripetitivo atto impugnatorio)
profili di censura, che investono un tema della regiudicanda, quello appunto del
trattamento sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e
sottratto a scrutinio di legittimità, quando sia sorretto -come si constata nel caso di
specie- da adeguata e corretta motivazione. In vero la Corte di Appello ha ampiamente
argomentato le ragioni della quantificazione della pur minore pena irrogata al ricorrente
e le ragioni giudicate ostative alla formulazione di favorevole prognosi comportamentale
per gli effetti di cui all’art. 163 c.p.
Alla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglier estensore

esidente

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA