Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8135 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8135 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALE SALVATORE N. IL 19/11/1960
avverso la sentenza n. 1174/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13302 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Sulmona, che ha dichiarato Salvatore Carnevale colpevole
del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, non essendo stato
reperito nella sua abitazione nel corso di un normale controllo di p.g., venendo sorpreso a
circa trenta metri dall’edificio condominiale in un’area di uso comune dell’area
residenziale. Condotta illecita per la quale il Carnevale è stato condannato alla pena di sei
mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato di persona,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, non facendo applicazione della causa esimente dello stato di
necessità (imputato recatosi a gettare la spazzatura per ineludibili esigenze di igiene e
sanità) e -in subordine- negando l’attenuante di cui all’art. 385 co. 4 c.p., benché
l’imputato sia stato sorpreso nell’atto di fare rientro in casa.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte e non rivalutabili nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla compiutezza
dell’analisi storica e probatoria delle univoche emergenze processuali asseveranti
l’oggettiva elusione della misura cautelare domestica attuata dal ricorrente, in difetto di
qualsiasi situazione suscettibile di essere ricondotta al paradigma di cui all’art. 54 c.p.
Parimenti ineccepibile, sul piano giuridico, è il diniego dell’attenuante di cui all’art. 385
co. 4 c.p. (imputato limitatosi a rientrare in casa dopo essersene abusivamente
allontanato).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Fatto e diritto

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