Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8134 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8134 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCHI VALTER N. IL 30/07/1960
avverso la sentenza n. 2573/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado BRUSCHI
VALTER era ritenuto responsabile del delitto di spendita di monete falsificate e
condannato alla pena di due anni, sei mesi di reclusione ed € 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e
genericità, poiché il diniego delle generiche è determinato con motivazione priva di
contraddizioni e manifesta illogicità e complessivamente adeguata, fondata
sull’assenza di elementi di segno positivo, che né in sede di appello, né in questa
sede il ricorrente ha indicato;
– che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125,
per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più
sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini, Rv. 260610);
– che anche rispetto al trattamento sanzionatorio, peraltro prossimo al minimo
edittale (il giudice è partito dal minimo edittale di 1 anno e sei mesi di reclusione,
aumentandolo poi per la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. di 2/3, come
previsto dalla norma penale e di una ulteriore metà per il secondo episodio in
continuazione), il ricorrente nulla dice a fronte di una valutazione di adeguatezza;
– che va ricordato il principio giurisprudenziale per il quale nel caso in cui venga
irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice
si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

dell’imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016

processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.

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