Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8132 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8132 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorsa proposto da:
TREBISACCE FRANCO N. IL 08/06/1972
avverso la sentenza n. 138/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13264/2013

L’imputato Franco Trebisacce ricorre di persona contro l’indicata sentenza della
Corte di Appello di Torino che ha confermato il giudizio di responsabilità espresso con
decisione resa, all’esito di giudizio ordinario, dal Tribunale di Novara per il reato di
resistenza plurima commesso nei confronti di due carabinieri, intervenuti mentre fuggiva a
bordo di un’autovettura segnalata come provento di furto ai danni della sua convivente, non
fermandosi all’alt dei militari, eludendone l’inseguimento autoveicolare con deliberata
collisione contro l’auto di servizio e -fermatosi- lanciando il suo veicolo contro un militare
postosi al centro della carreggiata per impedirne la marcia e costretto a spostarsi per evitare
l’investimento. La Corte territoriale ha soltanto mitigato la pena, esclusa la rilevanza della
contestata recidiva, rideterminandola in un anno di reclusione.
Con il ricorso si deduce violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e difetto di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza del reato ascritto al prevenuto, poiché non si è tenuto conto
delle particolari condizioni psicologiche dell’azione del Trebisacce alla luce delle contrastanti
e carenti dichiarazioni dei testimoni escussi in dibattimento, ivi inclusa la sua convivente.
Contestualmente si lamenta l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
procedersi al nuovo esame dei militari operanti e della donna. Rinnovazione che la Corte
territoriale incongruamente non ha disposto, ritenendola superflua a fini decisori.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza dei
prospettati generici motivi di censura (riproducenti in sostanza doglianze già ampiamente
vagliate e correttamente disattese dai giudici di appello). Il ricorso, in altri termini, prefigura
una rivisitazione meramente fattuale delle fonti di prova, estranea al giudizio di legittimità,
quando si abbia riguardo alla completezza valutativa del vaglio espresso dalla Corte di
Appello all’esito di una autonoma riconsiderazione delle emergenze processuali pienamente
espresse nell’ampia e lineare motivazione della decisione. Logica e coerente va ritenuta, poi,
la motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria in base alla
rilevata completezza dei dati conoscitivi necessari per la decisione. Sotto questo profilo,
d’altro canto, è appena il caso di ribadire che l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria
si sottrae per la sua natura discrezionale allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la
decisione di appello (tenuta a specifica giustificazione della sola ammessa rinnovazione)
presenti una struttura argomentativa evidenziante -in caso di diniego- l’esistenza di fonti
sufficienti per una idonea valutazione in punto di responsabilità (cfr., ex plurimis: Cass. Sez.
6, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064; Cass. Sez.6, 21.5.2009 n. 40496, Messina, TV.
245009). Ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie, alla luce delle estese
argomentazioni della sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 013

Motivi della decisione

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