Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8131 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8131 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE GIUSEPPE N. IL 16/09/1964
avverso la sentenza n. 1203/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R.G. 13231 / 2013

Con atto di impugnazione personale l’imputato Giuseppe Cannone ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Roma, con la quale -su sua richiesta,
cui ha aderito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., in concorso di attenuanti
generiche stimate prevalenti sulla recidiva, la pena di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui
all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione sede
esecutiva della misura cautelare).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di affermata
responsabilità del prevenuto per l’ascritto reato, poiché il giudice avrebbe omesso di
verificare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità apprezzabili in suo favore ai
sensi dell’art. 129 c.p. e comunque non avrebbe applicato l’attenuante di cui all’art. 62 n.
1 c.p., pur avendo dato atto del peculiare stato di sofferenza emotiva del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza delle censure.
Con lo stesso, infatti, non si specificano in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha ritenuto esclusa in base alle emergenze
processuali richiamate in sentenza. I motivi di particolare valore morale e sociale evocati
dal decidente sono stati, in vero, idoneamente apprezzati con il riconoscimento delle
attenuanti generiche e il giudizio di loro prevalenza sulla contestata recidiva.
Alla declaratoria dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consigliey esténsore

Motivi della decisione

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