Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8130 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8130 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHEN YONGBO N. IL 15/04/1969
avverso la sentenza n. 11803/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13157/2013

L’imputato cittadino cinese Chen Yongbo impugna per cassazione la sentenza del
g.i.p. del Tribunale di Bari, con la quale -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata
applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati dalla continuazione e concessegli le attenuanti
generiche, la pena di sei mesi di reclusione per i reati di resistenza, lesioni volontarie a
p.u. e danneggiamento aggravato (reazione aggressiva con gesti di violenza e frasi di
minaccia verso gli agenti di polizia municipale intervenuti per fare cessare il suo
contegno lesivo nei confronti di una terza persona).
Con il ricorso si deduce carenza di motivazione sul merito della regiudicanda ed in
punto di adeguatezza della verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ai
sensi dell’art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure,
non indicandosi alcuna ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena
proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre rinuncia implicita a questioni
sulla colpevolezza, il giudice avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere a decisioni
liberatorie riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p., dei cui presupposti la decisione di
merito attesta l’inesistenza, richiamando le emergenze delle indagini preliminari.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro
1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglies nsore

Il Presidente

Motivi della decisione

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