Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 813 del 12/12/2012

Penale Sent. Sez. 5 Num. 813 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte offesa:
A.A.

nei confronti di:
1) B.B.
avverso l’ordinanza n. 2115/2011 GIUDICE DI PACE di TORINO del 03/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P:G: Dott. E.Cesqui che ha chiesto annullamento con rinvio;

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO

L’avv. X.Y., nell’interesse di AA, p.o. nel procedimento a carico di
BB per il reato di lesioni personali, ha proposto ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso in data 3-2-2012 dal Giudice di Pace di Torino.
Nel ricorso si deduce nullità del decreto ex artt. 17, commi 2 e 4, dlgs 274/2000 e 127, comma
5, 408, 409 e 410 cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio. Infatti,
alcun conto, contravvenendo al contraddittorio cartolare previsto, in tali casi, nei procedimenti
di sua competenza.
Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del decreto di
archiviazione con trasmissione degli atti all’ufficio di provenienza per nuova valutazione.
In data 8-5-2012 è intervenuta remissione di querela da parte della ricorrente con contestuale
accettazione della stessa da parte dell’indagato.
Il 10-10-2012 è stata depositata rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dimostrata dalla remissione della
querela e dall’accettazione di essa da parte dell’indagato -che tuttavia non possono
determinare, nella fase delle indagini preliminari, l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Cass. 5755/1991)- consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame.
La ragione della rinuncia giustifica, in assenza di una situazione di soccombenza, l’esonero
dalla condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle
ammende (Cass. 1695/1998, Cass. 13607/2010, Corte Cost. 186/2000).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 12-12-2012
Il consiglr est.

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA