Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 813 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 813 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KULLANI BUKUROSHE N. IL 16/04/1980
avverso la sentenza n. 12840/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Kullani Bukuroshe ricorre avverso la sentenza 16.11.12, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche con il criterio della equivalenza, la pena — condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed €200,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
valore complessivo della refurtiva in E 119,98, mentre la sentenza indicava € 119,80.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo in particolare riferimento alla confessione resa.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), risultando
del tutto irrilevante ai fini della decisione ( e frutto di un evidente quanto innocuo errore materiale)
la discrasia di 18 centesimi circa il valore della refurtiva indicato in imputazione rispetto a quanto
indicato invece dal giudice.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
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comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione, riportando il capo d’imputazione il