Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 813 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 813 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SENTENZA

sul ricorso proposto da
Filardi Andrea, nato a Napoli il 27/2/1980
avverso l’ordinanza del 2/7/2015 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale

Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 luglio 2015 il Tribunale di Napoli, nel pronunciarsi
sulla richiesta di riesame presentata da Andrea Filardi avverso l’ordinanza
emessa il 22 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari di quel
Tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in
carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (per l’illecita
detenzione di grammi 6,30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 9
dosi singole), ha sostituito tale misura con quella degli arresti dorníciliari.
Ha ritenuto il Tribunale sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti
dell’indagato, quali emergenti dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro
del 19 giugno 2015, da cui si ricavava la detenzione da parte del Filardi di 9 dosi
di cocaina occultate all’interno degli slip e della somma di euro 170, nonché la

Data Udienza: 06/11/2015

disponibilità presso la sua abitazione, in uno scantinato, di quanto necessario per
il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente (ritagli di plastica, un paio di
forbici, residui di cocaina ed una piccola lastra di marmo su cui erano presenti
ulteriori tracce di sostanza stupefacente), disattendendo la tesi dell’indagato
circa la destinazione ad uso personale di tale sostanza (in considerazione del non
modico quantitativo della stessa, delle modalità di occultamento e della
disponibilità di strumenti idonei al confezionamento di dosi, oltre che della
mancanza di elementi circa la condizione di tossicodipendente dell’indagato).

attività di cessione, ha escluso la ravvisabilità della ipotesi di lieve entità di cui al
comma 5 dell’art. 73 citato.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ritenute sussistenti in
ragione della gravità del fatto e della condotta processuale del Filardi, da cui ha
desunto sicura inclinazione alla commissione di reati, escludendo di poter
formulare, per le medesime ragioni, una prognosi di non recidivanza, con la
conseguente esclusione anche dei presupposti per la concessione della
sospensione condizionale della pena, invocati dall’indagato a sostegno della sua
affermazione circa la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per poter
applicare nei suoi confronti una misura cautelare.
Ha ritenuto, tuttavia, il Tribunale maggiormente adeguata la misura degli
arresti domiciliari, considerandola proporzionata alla entità del fatto ed alla pena
che presumibilmente potrà essere irrogata, sostituendo alla misura
originariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari quella della
custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, mediante il suo
difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Ha lamentato manifesta illogicità della ordinanza impugnata (art. 606, lett.
e), cod. proc. pen.), in riferimento alla valutazione degli indizi di colpevolezza ed
alla esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90
citato. Ha censurato, in particolare, la ritenuta destinazione alla cessione a terzi
dello stupefacente rinvenutogli indosso, non essendo stato visto scambiare
alcunché con altri ed essendo stato fermato all’ingresso del portone della sua
abitazione, nel cui scantinato erano stati trovati involucri di plastica in un cestino
e residui di sostanza farinosa di colore bianco su di un tavolino, compatibili con
l’uso solo personale dello stupefacente sequestrato. Ha evidenziato che non era
stato rinvenuto alcuno strumento idoneo alla pesatura ed alla suddivisione della
sostanza stupefacente, con la conseguente illogicità della ritenuta destinazione
alla attività di spaccio dello stupefacente rinvenuto indosso all’indagato.

2

Il Tribunale, inoltre, in considerazione della natura non episodica della

Ha censurato l’ordinanza impugnata anche nella parte relativa alla
esclusione della ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, non
essendo stati accertati suoi contatti con altri soggetti, né essendovi elementi che
consentissero di ricondurre il fatto ad un più ampio ed organizzato contesto, con
la conseguente sussistenza dei presupposti per poter ravvisare l’ipotesi attenuta
di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90 e la possibilità di contenere la
pena entro i limiti della sospensione condizionale, da cui deriverebbe l’esclusione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo per ciò che concerne l’esclusione della ipotesi
attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, mentre deve essere
rigettato quanto al dedotto uso personale.
In materia di stupefacenti la valutazione in ordine alla destinazione della
droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la
condotta non appaia, come nella vicenda in esame, indicare l’immediatezza del
consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento
sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o
della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del
13/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 6, Sentenza n. 6282 del 2000,
D’Incontro, Rv. 216315; Sezioni Unite Sentenza n. 4 del 1997, Rv. 208217).
Ora, nel caso in questione, l’ordinanza impugnata ha esaurientemente e
logicamente indicato le ragioni della esclusione del dedotto uso personale della
sostanza stupefacente sequestrata nei confronti dell’indagato, sottolineando,
anzitutto, il dato ponderale, ritenuto incompatibile con l’uso solo personale
(anche in considerazione della ill mancanza di elementi idonei a dimostrare lo
stato di tossicodipendente del ricorrente, o, comunque, di assuntore abituale di
cocaina), unitamente alle modalità di occultamento della sostanza ed al
rinvenimento in un locale nella disponibilità del Filardi di strumenti idonei ad
essere utilizzati per confezionare dosi singole di sostanza stupefacente.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato l’incompatibilità della detenzione del
denaro in possesso dell’indagato con la sua condizione di disoccupato,
costituente ulteriore indice della destinazione allo spaccio dello stupefacente
dallo stesso detenuto, concludendo, condivisibilmente, per l’incompatibilità di
tutti gli elementi evidenziati con la destinazione ad uso personale (o solo
personale) di detta sostanza.

2. Insufficiente risulta, invece, la motivazione della ordinanza impugnata
quanto alla esclusione della ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R.

3

della possibilità di applicare la misura della custodia cautelare.

309/90, giustificata dal Tribunale con le modalità della condotta, tali da ritenere
non episodica la cessione, nonostante il non elevato quantitativo di droga
sequestrato.
Deve dunque rilevarsi che la fattispecie autonoma di cui al comma quinto
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto
piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata
dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta
circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende

superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente
– a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, Sentenza n. 15642 del 27/01/2015, Rv.
263068).
Il Tribunale di Napoli, a fronte del non rilevante quantitativo di sostanza
stupefacente e della modesta entità della somma di denaro rinvenuta nella
disponibilità del ricorrente, non ha evidenziato gli elementi per ritenere non
episodica la cessione (non essendo peraltro stati evidenziati atti di cessione),
omettendo una valutazione comparativa di tutti gli elementi normativamente
indicati, sia di quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia di quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e
qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), giungendo
alla suddetta esclusione solamente sulla base del suddetto dato ponderale, di per
se solo insufficiente, in assenza di altri elementi, data la modestia del
quantitativo, per escludere la complessiva minore portata dell’attività
dell’indagato.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa
composizione, ed il rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità della
fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, con rinvio al Tribunale di
Napoli in diversa composizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 6/11/2015

anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia

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