Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8128 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8128 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUNDIS FRANCESCA N. IL 02/04/1954
BONINI FERNANDO N. IL 27/03/1980
avverso la sentenza n. 849/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

Tundis Francesca e Bonini Fernando ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Ancona, in data 3-4-12, che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati condannati
rispettivamente per il reato di cui all’ art 372 cp e per il delitto di cui all’art 368 cp.
Bonini deduce sussistenza della scriminante del diritto di difesa e Tundis lamenta
vizio di motivazione poiché ella non riferì nulla su quanto accadde dopo la
mezzanotte, essendo andata a dormire.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la falsità delle dichiarazioni della Tundis sia palesata
dalla mancanza di spiegazioni e chiarimenti , nella sua deposizione, e
dall’inspiegabile sicurezza con cui ella afferma che i tre la sera in cui avvennero i
fatti erano in casa, pur trattandosi di una serata di due anni prima , uguale a tante
altre.
Per quanto riguarda il Bonini , il giudice a quo ha evidenziato come egli abbia
formulato affermazioni chiare e categoriche, asserendo che i militari gli avevano
carpito con l’inganno le dichiarazioni relative al Di Chiara e all’avvenuta cessione
dello stupefacente.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611 , 615 co 2 e 616 cpp
uNctchkji
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna iP ricorrent4 al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

OSSERVA

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