Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8126 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8126 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROGANTE GIUSTINO N. IL 12/03/1937
avverso la sentenza n. 597/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Rogante Giustino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di L’Aquila, in data 19-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp.
Il ricorrente deduce vizio di coltivazione, non essendovi prova che il ricorrente, che
presentò la denuncia di smarrimento dell’assegno nella convinzione di dire la verità,
l’assegno in pagamento di merce acquistata.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la persona offesa abbia riconosciuto con certezza,
nell’imputato, la persona che gli consegnò l’assegno.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

sia la persona che si presentò presso il negozio della persona offesa ,consegnando

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

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