Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8125 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8125 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALEMI ANTONIO N. IL 17/03/1982
avverso la sentenza n. 1381/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Malemi Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Messina , in data 25-5-11 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché l’imputato si
trovava all’interno della sua proprietà, in un casolare sito a circa 60 metri dalla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti, in primo
luogo, evidenziato, in linea di fatto, come non sia dimostrato che l’imputato si
trovasse all’interno del casolare. Correttamente poi il giudice a quo ha richiamato il
consolidato principio di diritto secondo il quale deve intendersi per abitazione il
luogo in cui la persona conduce la propria vita privata , con esclusione di ogni
appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell’alloggio e non ne costituisca
parte integrante. Tale non può quindi essere considerato un manufatto posto a circa
60 metri dall’abitazione.
In merito alle attenuanti ex art 62 bis, il giudice a quo ha fatto riferimento ai
numerosi e gravi precedenti penali.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle
risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano
giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

propria abitazione e costituente pertinenza di quest’ultima. Lamenta inoltre la

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA