Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8125 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8125 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALEMI ANTONIO N. IL 17/03/1982
avverso la sentenza n. 1381/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Malemi Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Messina , in data 25-5-11 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché l’imputato si
trovava all’interno della sua proprietà, in un casolare sito a circa 60 metri dalla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti, in primo
luogo, evidenziato, in linea di fatto, come non sia dimostrato che l’imputato si
trovasse all’interno del casolare. Correttamente poi il giudice a quo ha richiamato il
consolidato principio di diritto secondo il quale deve intendersi per abitazione il
luogo in cui la persona conduce la propria vita privata , con esclusione di ogni
appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell’alloggio e non ne costituisca
parte integrante. Tale non può quindi essere considerato un manufatto posto a circa
60 metri dall’abitazione.
In merito alle attenuanti ex art 62 bis, il giudice a quo ha fatto riferimento ai
numerosi e gravi precedenti penali.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle
risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano
giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
propria abitazione e costituente pertinenza di quest’ultima. Lamenta inoltre la
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .