Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8124 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8124 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROGNA AMBRA N. IL 18/04/1983
avverso la sentenza n. 531/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Marogna Ambra ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari , in data 7-11-12 , che ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputata è stata condannata
per il reato di cui agli artt 624-625 n 2 e 3 cp .
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la vigilante intervenuta abbia riferito di aver visto
l’imputata infrangere il dispositivo antitaccheggio , donde il danneggiamento delle
barre magnetiche. La Marogna è stata inoltre trovata in possesso di un coltello della
lunghezza complessiva di 13 cm, con lama di 6 cm, lungi perciò dal potersi ritenere
innocuo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza tu i prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Il ricorrente deduce insussistenza delle aggravanti di cui agli artt 625 n 2 e 3.
Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 19-12-13.