Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8123 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8123 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORALLUZZO ADRIANO N. IL 26/05/1984
avverso la sentenza n. 1449/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Coralluzzo Adriano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Salerno, in data 9-10-12 , che ha confermato , in punto di
responsabilità , la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 393 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
modalità di tali richieste, essendo stato assente o essendo rimasto in auto, in
atteggiamento del tutto estraneo, in occasione degli episodi contestati.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il Coralluzzo , unitamente al Del Volo e al Fortunato
avesse atteso, in una circostanza, la persona offesa in una strada solitaria ; e come
, in altre occasioni, egli fosse rimasto in auto ma facendo in modo di essere visto
dal soggetto passivo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

conoscenza , da parte del Coralluzzo , delle richieste estorsive del Del Volo e delle

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

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