Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8122 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8122 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALPA CARLO N. IL 12/02/1968
avverso la sentenza n. 1599/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Valpa Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Palermo, in data 14-2-13 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con
la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 372 cp , commesso
in Palermo il 3-10-2006.

stato leso, in quanto l’imputato nel processo nell’ambito del quale il Valpa è stato
chiamato a testimoniare è stato comunque condannato.
La censura è manifestamente infondata. Correttamente infatti il giudice a quo ha
richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale la rilevanza della
deposizione va considerata con riferimento alla situazione processuale esistente al
momento in cui il reato è consumato, indipendentemente dall’esito del processo,
e non occorre, in ogni caso, che la mendace testimonianza abbia tratto
effettivamente in inganno il giudice.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle
risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano
giuridico.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.

Il ricorrente deduce insussistenza del reato poiché il bene giuridico protetto non è

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