Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8120 del 30/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8120 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Giordano Andrea Francesco, nato a Reggio Calabria il 2.4.1951;
Isabella Valenzi Gennaro, nato a Nicastro il 17.1.1945;
Isabella Valenzi Saverio, nato a Lamezia Terme il 16.5.1969;
Surace Michele, nato a Reggio Calabria il 12.1.1957;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 15.6.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni
D’Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, Avv. Natale Carbone, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso,

Data Udienza: 30/01/2013

ritenuto in fatto

Con decreto del 5.5.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Calabria (dopo la declaratoria di incompetenza
territoriale in data 25.10.2011 del G.I.P. di Lamezia Terme, che aveva
emesso un precedente provvedimento cautelare in data 25.2.2010) dispose il
sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza della somma di E

5.507.551,75 nonché dei compendi aziendali delle società idro Minerai
Beverage S.r.I., Mondial Drinks Beverage S.r.l. e Futura S.r.l., nei confronti di
Giordano Andrea Francesco, Isabella Valenzi Gennaro, Isabella Valenzi
Saverio e Surace Michele, indagati per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv,
640 bis, 61 n. 7 cod. pen.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame,
ed il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 15.6.2012, annullò il
provvedimento impugnato limitatamente alla somma di denaro liquidata a
favore della società idro Minerai Beverage S.r.l. dalle Ass.ni Generali S.p.A.
e Aviva S.p.A. eccedente l’ammontare di 542.651,75 e confermò nel resto il
prowedimento impugnato.
Ricorrono per cassazione, con un unico atto, i difensori degli indagati
sopra indicati (dopo aver ricordato l’iter processuale e segnatamente gli
annullamenti con rinvio awenuti ad opera della Corte di cassazione, i parziali
dissequestri ed il versamento da parte della Atradius Ass.ni allo Stato di E
1.982.015,22 garantita in favore della Mondial Drinks Beverage S.r.l. in
relazione all’importo ricevuto ex legge n. 488/1992) deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’insussistenza
del fumus commissi delicti, alla mancata valutazione di tutti gli
elementi afferenti la questione, difetto di motivazione anche in
riferimento alla motivazione per relationem; il G.I.P. di Reggio Calabria
si era limitato a ripetere le valutazioni effettuate dal G.I.P. di Lamezia
Terme, disattendendo ogni argomento e documentazione prodotta
dalla difesa, la quale aveva provato la realizzazione dell’opificio, così
come l’ordinanza qui impugnata; la motivazione sarebbe perciò
apparente;

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2. vizio di motivazione per mancanza di proporzionalità fra i beni
sequestrati e l’importo da garantire; illegittima duplicazione del vincolo;
violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all’art.
275 cod. proc. pen. e mancata applicazione dei principi di diritto fissati
in sede di annullamento da parte della Corte di cassazione; il
sequestro sarebbe stato determinato per un valore esorbitante rispetto
al presunto profitto di reato; il vincolo caduto sui beni della Idromineral

Beverafe S.r.l., Mondial Drinks Beverage S.r.l. e Futura S.r.l. sarebbe
di gran lunga satisfatorio della pretesa dello Stato, sicché non vi era
necessità di perpetuare il vincolo nei confronti di singoli soci ed altre
società a costoro collegate; sarebbe stato duplicato il sequestro e non
si è tenuto conto del pagamento effettuato dal fideiussore;
3. vizio di motivazione in relazione alla intervenuta prescrizione del reato
di truffa quanto alla prima rata del finanziamento statale ed illegittima
valutazione dell’entità del profitto.
Con memoria depositata il 17.1.2013 i difensori dei ricorrenti,
svolgevano ulteriori argomenti a sostegno del ricorso e producevano
documentazione, fra cui il dispositivo della sentenza 30.11.2012 del G.U.P.
del Tribunale di Reggio Calabria che ha dichiarato non doversi procedere in
ordine ai reati di cui ai capi A, E ed F per intervenuta prescrizione.
All’odierna udienza il difensore ha prodotto la sentenza nel frattempo
depositata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.
Si deve premettere che:
1. il presente giudizio cautelare ha ad oggetto il prowedimento di
riesame sul decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di
Reggio Calabria, dopo la dichiarazione di incompetenza per territorio,
sostanzialmente reiterativo di precedente decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme,
divenuto inefficace ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., a sua volta
oggetto di precedenti impugnazioni;

3

2. con sentenze della Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 38411, n.
38412 e 41731 del 7/10/2010 dep. 29/10/2010 ed il 25/11/2010, in
accoglimento dei ricorsi proposti da Isabella Valenzi Saverio, da
Isabella Valenzi Gennaro e da Giordano Andrea Francesco, avverso
le ordinanze emesse il 25 marzo 2010 dal tribunale del riesame di
Catanzaro, che avevano confermato il decreto 25.2.2010 del GIP di
Lamezia Terme di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per

equivalente della somma di Euro 6.507.551,75 in relazione ai reati di
truffa aggravata e frode fiscale, aveva annullato le ordinanze
impugnate con rinvio al Tribunale di Catanzaro;
3. con sentenza n. 22063 del 2012 la Quarta Sezione di questa Corte ha
annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro
in data 7.6.2011, accogliendo i ricorsi dei ricorrenti nel presente
procedimento;
4. Il decreto di sequestro preventivo e l’ordinanza di riesame qui
impugnata non operano alcun riferimento alle menzionate pronunzie.
La mancata considerazione delle precedenti vicende processuali
integra violazione della legge processuale sotto il duplice profilo della
violazione delle preclusioni processuali e della assoluta mancanza di
motivazione che determina nullità ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, alla luce delle precedenti
pronunzie.
Il giudice di rinvio valuterà anche le conseguenze delle intervenuta
declaratoria di prescrizione per il reato in relazione al quale è stato disposto il
sequestro, alla luce del fatto che si tratta di confisca obbligatoria.
Le ulteriori doglianze svolte nel ricorso rimangono assorbite nella
decisione assunta.

P.Q.M.

4

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per
nuovo esame.

Così deliberato il 30.1.2013.

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