Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8120 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8120 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALATIOtO GIUSEPPE RICCARDO N. IL 03/04/1956
GALATIOLO GASPARE N. IL 13/10/1977
GALATIOVO CARLO N.IIL 2370-571-93i uz_ 7g
avverso la sentenza n. 3873/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Galatioto Giuseppe , Gaspare e Carlo ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza
emessa dalla Corte d’appello di Palermo , in data 21-1-13 , che ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del Tribunale di
Trapani , che ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt 110-378
cp.
essendovi stata una puntuale contestazione, da parte dell’appellante , delle ragioni
a fondamento delle statuizioni di cui alla sentenza di condanna emessa in primo
grado , sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova della responsabilità
e dell’eccessività della pena.
Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati. Il giudice d’appello ha infatti
evidenziato come nell’atto di appello sia stata apoditticamente affermata
l’inesistenza di risultanze processuali certe, senza muovere alcuna critica specifica al
ragionamento motivazionale del primo giudice , peraltro esaustivo in fatto e in
diritto ; e senza addurre alcuna ragione contraria a quelle esplicitate in sentenza, a
sostegno della richiesta di concessone delle attenuanti generiche a Galatioto
Giuseppe Riccardo.
Trattasi di motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.
Così deciso in Roma il 19-12-13.
I ricorrenti deducono inosservanza dell’art 591 cpp , in relazione all’art 581 cpp ,