Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 812 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 812 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Lo Bianco Antonio, nato a Vibo Valentia, il 21/5/1948;

avverso la sentenza del 3/5/2012 della Corte di Cessazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M.
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. E. Musco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN

Farm)

Data Udienza: 11/12/2012

MI.W1

H

1.Lo Bianco Antonio propone a mezzo del difensore di fiducia ricorso straordinario ex
art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza del 3 maggio 2012 con cui la Corte di
Cassazione, Prima Sezione penale, ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto in data
13 maggio 2011 con il quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato il
provvedimento di confisca di un immobile di sua pertinenza adottato nell’ambito del
procedimento di prevenzione avviato nei suoi confronti.
2. In tal senso il ricorrente denuncia che la Corte, nel rigettare il motivo dell’originario

Bianco e il valore del bene confiscato, sarebbe incorsa in errore di fatto omettendo di
considerare, per mera svista materiale, gli atti comprovanti tale proporzione indicati
nel suddetto ricorso in quanto idonei a dimostrare il possesso da parte del ricorrente e
dei suoi familiari di redditi di fonte lecita sufficienti a giustificare i costi di edificazione
dell’immobile confiscato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Innanzi tutto va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per cui la
procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. 625-bis c.p.p., non è
applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di
prevenzione. In tal senso deve infatti ricordarsi che l’impugnazione straordinaria
avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione è uno strumento, di carattere
eccezionale, messo a disposizione soltanto a favore del “condannato” e non è
suscettibile di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen.,
In quanto costituisce deroga alla regola dell’intangibilità dei provvedimenti del giudice
di legittimità.

2. Deve essere poi evidenziato come l’odierno ricorso sia stato sottoscritto dal
difensore di fiducia del prevenuto all’uopo officiato attraverso un generico atto di
nomina non contenente alcuna procura speciale. Ed in proposito deve altresì essere
ribadito che è inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto
proposto dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile,
trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis,
comma secondo c.p.p. esclusivamente all’interessato, con la conseguenza che, in tal
caso, è inapplicabile il disposto di cui all’art. 571, comma terzo c.p.p. (Sez. 4, n.
13918/12 del 5 luglio 2011, Tempesta, Rv. 252456).

ricorso concernente la proporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare del Lo

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

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