Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 812 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 812 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SURACE SAVERIO N. IL 17/06/1982
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Surace Saverio ricorre avverso la sentenza 20.7.12 del Tribunale di Reggio Calabria con la quale, in
parziale riforma di quella in data 17.10.11 del locale giudice di pace, riqualificato in percosse
l’originario reato di lesioni personali, ha determinato la pena in € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essere stato erroneamente ravvisato il reato di percosse, alla luce

avendo parlato di ‘segni di morso lasciati sul dito’, il secondo della presenza di una ‘lacerazione’,
laddove il teste Laganà Antonio aveva solo riferito che l’imputato gesticolava, senza accennare a
lesioni di alcun genere.
Infine, quanto alla attendibilità della p.o., andava ricordata la ‘perplessità’ esternata nella stessa
sentenza in considerazione della genericità della certificazione medica, rilasciata a distanza di oltre
un anno dai fatti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice di secondo grado, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Surace riposi sulle dichiarazioni
della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — secondo cui l’imputato, allora
fidanzato, nel corso di un litigio le aveva morso il dito medio della mano sinistra, tirandole altresì i
capelli, dichiarazioni corroborate da quella della madre Arena Giovanna, che aveva affermato di
aver visto i segni del morso sul dito, e del fratello Angelo che era intervenuto per medicare il dito
della sorella, laddove le perplessità del giudice di appello hanno riguardato solo gli aspetti
contenutistici del certificato medico prodotto, ma non la condotta materiale dell’imputato, sussulta
correttamente sotto la previsione di cui all’art.581 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

delle discordanti versioni offerte dalla madre e dal fratello della p.o. De Vito Maria, la prima

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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