Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8119 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8119 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL AYACHI RAFIK N. IL 07/10/1982
avverso la sentenza n. 5780/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado EL AYACHI
RAFIK era ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. e condannato
alla pena di 10 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avvocato Luciano Bertoluzza, deducendo vizio di motivazione e

esclusivamente sui precedenti penali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e
genericità, poiché il diniego delle generiche è determinato con motivazione priva di
contraddizioni e manifesta illogicità e complessivamente adeguata, fondata oltre
che sull’assenza di elementi di segno positivo, sui precedenti penali plurimi
specifici;
– che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125,
per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più
sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini, Rv. 260610);
– che comunque legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può
utilizzare ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 5, n. 27382
del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il president

Il consigliere estensore

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