Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8119 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8119 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SACCO ERCOLE N. IL 13/04/1963
avverso la sentenza n. 961/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Sacco Ercole ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo , in data 6-2-13, che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 186 cds e 337 cp
Deduce vizio di motivazione e inutilizzabilità dei risultati del test alcolimetrico ,
In ordine al primo motivo , occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie , dovendosi riscontrare un’
assoluta genericità della doglianza addotta . Il ricorrente , infatti , si limita ad
invocare l’annullamento della sentenza impugnata , senza indicare in alcun modo le
ragioni ostative alla declaratoria di responsabilità e senza individuare e analizzare ,
al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato
motivazionale a fondamento del decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581
lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591
lett e) cpp quale causa di inammissibilità. Nè i reati erano estinti per prescrizione al
momento della sentenza d’appello , secondo quanto affermato dal ricorrente,
essendo di 5 anni il termine prescrizionale massimo del reato di cui all’art 186 cds.
Il secondo motivo inerisce ad una doglianza non dedotta in appello , poiché la
problematica inerente al test alcolemico è stata sollevata in relazione a profili
completamente diversi ( mancanza della firma degli agenti accertatori e delle
generalità del Sacco).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.
effettuato senza l’assistenza di un difensore.