Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8119 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8119 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACCO ERCOLE N. IL 13/04/1963
avverso la sentenza n. 961/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Sacco Ercole ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo , in data 6-2-13, che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 186 cds e 337 cp
Deduce vizio di motivazione e inutilizzabilità dei risultati del test alcolimetrico ,

In ordine al primo motivo , occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie , dovendosi riscontrare un’
assoluta genericità della doglianza addotta . Il ricorrente , infatti , si limita ad
invocare l’annullamento della sentenza impugnata , senza indicare in alcun modo le
ragioni ostative alla declaratoria di responsabilità e senza individuare e analizzare ,
al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato
motivazionale a fondamento del decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581
lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591
lett e) cpp quale causa di inammissibilità. Nè i reati erano estinti per prescrizione al
momento della sentenza d’appello , secondo quanto affermato dal ricorrente,
essendo di 5 anni il termine prescrizionale massimo del reato di cui all’art 186 cds.
Il secondo motivo inerisce ad una doglianza non dedotta in appello , poiché la
problematica inerente al test alcolemico è stata sollevata in relazione a profili
completamente diversi ( mancanza della firma degli agenti accertatori e delle
generalità del Sacco).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.

effettuato senza l’assistenza di un difensore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA