Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8118 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8118 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STILO FRANCESCO N. IL 14/11/1955
avverso la sentenza n. 1184/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 12750/2013

Giudicando ex art. 627 c.p.p. in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione
(Sez. 2, 5.6.2012 n. 25784/12) limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a
Francesco Stilo per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (partecipe, quale effettivo gestore
della ditta I.M.C., della cosca di `ndrangheta Morabito), siccome erroneamente formato
in ragione della novella normativa di cui alla L. 24.7.2008 n. 125 entrata in vigore dopo
la cessazione della permanenza associativa dello Stilo (9.6.2008), la Corte di Appello di
Reggio Calabria, in parziale riforma quoad poenam della sentenza di condanna di primo
grado (Tribunale 25.6.2010), ha rideterminato la pena inflitta allo Stilo in sei anni e
dieci mesi di reclusione, impregiudicate le altre già adottate statuizioni penali e civili.
La decisione è stata impugnata per cassazione dai difensori di Francesco Stilo,
che hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
definizione della misura della “nuova” pena, avvenuta in elusione dei parametri dettati
dall’art. 133 c.p., non essendo stati oggetto di necessario rinnovato apprezzamento né
la condotta del reo e la sua comparazione con quella dei coimputati condannati, né la
limitata durata della sua partecipazione criminosa, né il suo comportamento anteatto,
né i suoi precedenti penali, né le sue condizioni di vita.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità e infondatezza manifesta
delle censure. Queste attengono, infatti, a profili della regiudicanda (trattamento
sanzionatorio) rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che vi ha
proceduto in virtù di un giudizio di fatto sottratto a scrutinio di legittimità, perché
sorretto da una sufficiente e non irrazionale motivazione. Nel caso di specie la Corte di
Appello ha dato ampiamente conto del logico percorso attraverso il quale è pervenuta
alla determinazione della pena inflitta allo Stilo e segnatamente delle oggettive ragioni
per cui la pena medesima non è stata calcolata in misura prossima al minimo edittale
(“…l’imputato ha svolto all’interno del sodalizio criminoso di rtferimento un ruolo
certamente rilevante e per un lasso di tempo tutt’altro che esiguo, essendosi protratta la
condotta associativa per oltre due anni…”).
A tali rilievi non fanno velo le osservazioni espresse con memoria dei difensori del
ricorrente ( “motivi nuovi” depositati il 27.11.2013), con cui -richiamati gli argomenti
del ricorso- si rinnova la critica di inadeguata rivalutazione di tutte le componenti ex
art. 133 c.p., benché -come chiarito- il parziale annullamento con rinvio sul punto sia
stato determinato soltanto dalla erronea individuazione della normativa definitoria dei
termini edittali della sanzione prevista per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 13

Motivi della decisione

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