Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8116 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8116 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAHIMI EL MILOUDI N. IL 01/01/1967
avverso la sentenza n. 961/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 7814/2013

Con il ministero del difensore l’imputato cittadino nordafricano Rahimi EI Miloudi
ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha
confermato la decisione con cui il Tribunale di Terni, all’esito di giudizio ordinario, lo
riconosciuto colpevole dei reati (avvinti da continuazione) di resistenza e lesioni
volontarie a pubblico ufficiale (per aver spinto con forza contro una panchina un
carabiniere intervenuto nell’esercizio delle funzioni per svolgere controlli nei suoi
confronti a seguito di presunto episodio di spaccio di droga). La Corte territoriale ha
unicamente mitigato il trattamento sanzionatorio, riducendo -con la già esclusa recidiva e
le già concesse attenuanti generiche- la pena inflitta al prevenuto a quattro mesi e dieci
giorni di reclusione, dichiarata interamente condonata.
Con il ricorso si denuncia la carenza e l’illogicità della motivazione della sentenza
di appello nella parte in cui non avrebbe analizzato con la dovuta attenzione le censure
esposte con i motivi di appello in merito alla ricostruzione della condotta dell’imputato,
tale da non integrare l’ipotizzato reato di resistenza, quanto meno sotto il profilo della
volontarietà della condotta lesiva. Condotta frutto di una reazione istintiva di autodifesa
connessa anche alla sua ignoranza o scarsa conoscenza della lingua italiana. Circostanza,
questa, che i giudici di appello hanno ritenuto di superare, richiamando il verbale di
perquisizione ove si attesta che il Rahimi ha prestato consenso all’atto di p.g. in assenza
del difensore, non avendo bisogno di un interprete.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità (acritica replica dei motivi di
appello correttamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame) e per indeducibilità dei
motivi di censura. Ineccepibilmente la Corte distrettuale ha apprezzato l’antigiuridicità dei
contegni criminosi attuati dall’imputato e la loro riconducibilità ai reati ascrittigli in
assenza di plausibili giustificazioni. Sicché l’odierna impugnazione prospetta una
rivalutazione e reinterpretazione meramente fattuale delle fonti di prova affatto estranea
al giudizio di legittimità. La comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente è,
del resto, agevolmente attestata dai suoi precedenti penali che gli sono valsi la
contestazione della recidiva infraquinquennale (la cui rilevanza ai fini sanzionatori è stata
esclusa dai giudici di merito).
La genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di
un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione sopravvenuta all’impugnata sentenza di appello (Cass. S.U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv.
231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). Alla declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

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Il consiglier

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Motivi della decisione

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