Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8115 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8115 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Conti Matarrelli Ugo n. il 15.4.1952
avverso l’ordinanza n. 943/2013 pronunciata dal Tribunale della
libertà di Lecce il 29.11.2013;
sentita nella camera di consiglio del 14.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del doti. V. Geraci, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con atto in data 27/31.12.2013, a mezzo del proprio difensore, Ugo Conte Matarrelli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 29.11.2013 del tribunale del riesame di Lecce,
con la quale è stata confermata l’ordinanza applicativa della misura
della custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, in
data 12.11.2013, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in relazione alla commissione, da parte del Conte
Matarrelli, di reati concernenti la violazione della disciplina degli
stupefacenti e la normativa sulle armi.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura
l’ordinanza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata nei relativi confronti, avendo il tribunale del riesame
asseritamente trascurato di considerare gli elementi costituiti dall’età
avanzata del ricorrente, dalle relative precarie condizioni di salute e
dal lungo tempo trascorso dalla commissione dei precedenti penali,
nel condurre la valutazione in ordine alla pretesa necessità della più
grave misura restrittiva applicata al fine di soddisfare le esigenze cautelari nella specie riscontrate.
2.

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come la motivazione dell’ordinanza impugnata in questa sede debba ritenersi priva dei vizi alla stessa attribuiti
dal ricorrente, con particolare riguardo alla valutazione condotta sul
punto relativo all’adeguatezza della misura carceraria quale unico
strumento idoneo a soddisfare le individuate esigenze cautelali a carico del ricorrente.
In particolare, deve ritenersi che il Tribunale leccese abbia
coerentemente evidenziato, con motivazione immune da vizi d’indole
logica o giuridica, la concreta prevalenza, rispetto all’età avanzata e
alle precarie condizioni di salute del ricorrente, del decisivo elemento
costituito dalla rilevata pericolosità della personalità del Conte Matarrelli, come negativamente lumeggiata dai relativi plurimi precedenti penali, nella specie espressivi di evidente insofferenza verso
l’autorità e d’insensibilità alla funzione rieducativa delle pene già

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espiate, e, pertanto, rivelative di una chiara propensione all’inosservanza di obblighi inerenti l’esecuzione di misure meno afflittive, anche in considerazione delle modalità delle condotte criminose oggetto
dell’odierno procedimento, integranti l’esecuzione di gravi attività
illecite direttamente compiute all’interno del proprio domicilio.
Con le doglianze illustrate nell’atto d’impugnazione proposto
in questa sede, occorre rilevare come il ricorrente prospetti unicamente una diversa lettura degli elementi di giudizio valorizzati dal
tribunale del riesame, in difformità dalle concrete valutazioni da quest’ultimo espresse, in tal modo limitandosi a dedurre (peraltro, in
modo solo generico) i soli profili astrattamente idonei a supportare la
propria alternativa valutazione dei fatti, manifestando un soggettivo
dissenso rispetto al giudizio fatto proprio (con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa) dal tribunale del riesame; e tanto, in
forza di una logica critica del ‘fatto’ da ritenere irrimediabilmente
inammissibile in questa sede di legittimità.
4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2014.

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