Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8114 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8114 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Aprea Antonio n. il 21.12.1963
Pecorelli Damiano n. il 3.4.1981
Pecorelli Oscar n. il 17.8.1979
avverso l’ordinanza n. 5904/2013 pronunciata dal Tribunale della
libertà di Napoli il 30.7.2013;
sentita nella camera di consiglio del 14.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per Pecorelli Damiano e ‘P‘ecorelli Oscar, l’avv.to D. Dello
Iacono del foro di Aversa e, per Aprea Antonio, l’avv.to P.
Sperlongano del foro di Caserta, che hanno concluso per
l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con due distinti atti, rispettivamente in data 30.12.2013 e
7.1.2014, a mezzo dei rispettivi difensori, Antonio Aprea, da lato, e
Oscar Pecorelli e Damiano Pecorelli, dall’altro, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 30.7.2013 dal
tribunale del riesame di Napoli, con la quale – confermata l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’Aprea e di Oscar Pecorelli disposta con provvedimento del giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 7.6.2013 è stata sostituita la misura della custodia carceraria (anch’essa adottata con il richiamato provvedimento del giudice per le indagini preliminari) con quella degli attesti domiciliari con riguardo a Damiano
Pecorelli; misure, tutte, relative alla commissione di reati concernenti
il traffico di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. n.
309/90.
Con le impugnazioni proposte, i ricorrenti censurano
l’ordinanza del tribunale del riesame sotto il duplice profilo del difetto della gravità indiziaria e del perkulum libertatis, avendo il tribunale di Napoli nella specie rinvenuto i gravi indizi di commissione dei
reati de quibus da parte degli indagati (segnatamente del reato associativo contestato) senza alcun riscontro idoneo ad esprimere alcuna
compiuta caratterizzazione probatoria, tanto della consistenza e delle
particolari caratteristiche del sodalizio criminoso ipotizzato, quanto
dello specifico ruolo ascritto ai ricorrenti; ed avendo, inoltre, il giudice a quo trascurato di considerare l’insussistenza di alcun profilo di
attualità a fondamento del preteso ricorso di esigenze cautelari giustificative delle misure restrittive confermate o comunque adottate.
2. –

Considerato in diritto
3. – I ricorsi sono infondati.
L’ordinanza impugnata ha individuato i gravi indizi riferibili
alla prevedibile commissione dei reati contestati ai ricorrenti, sulla
base di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, avendo i giudici del merito riscontrato le ipotesi accusatorie relative al traffico di sostanze stupefacenti (ivi compresa la fattispecie associativa contestata), in forza del chiaro contenuto delle
conversazioni intercettate ed esplicitate nel provvedimento restrittivo
contestato; elementi dai quali risulta, con elevato grado di probabilità, come tutti gli indagati avessero, con rilevantissima attendibilità,

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fornito un contributo causale di decisivo rilievo ai fini dell’effettiva
realizzazione, tanto dei singoli reati-fine riscontrati, quanto delle finalità della struttura associativa verosimilmente creata a tale scopo,
sì da concretizzare, in termini sufficientemente univoci, il ricorso delle prospettate condotte criminose agli stessi ascritte.
Con particolare riguardo all’ipotesi associativa, sottolinea questo collegio come, sulla base del considerevole ed eloquente compendio intercettativo esplicitamente riproposto nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame abbia logicamente e congruamente
evidenziato gli elementi costituiti dalla continuità, frequenza e hatensità dei rapporti di compravendita fra il gruppo c.d. ‘Pecorelli’ réti i
tre odierni ricorrenti erano parte integrante) e i relativi fornitori di
stupefacente; la stabilizzata interconnessione delle condotte, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, la predisposizione di
mezzi finanziari, le forme di copertura e le peculiarità organizzative
seguite (cfr. pagg. 28-29 dell’ordinanza impugnata), oltre alle forme
di stabilizzazione dei rapporti di approvvigionamento dello stupefacente tra i Pecorelli e l’Aprea e il gruppo riconducibile agli Amirante
(cfr. pagg. 16-17 ordinanza cit.).
È appena il caso di sottolineare come gli elementi istruttori in
questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedono d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità agli indagati delle fattispecie criminose agli stessi
ascritte, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale degli indagati)
non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza delle ipotesi criminose prospettate in sede d’accusa.
Entro i confini segnati da tali premesse dev’essere, pertanto,
considerato il tema della prova della consumazione dei reati oggetto
dell’odierno esame, dovendo ritenersi pienamente condivisibile, in
termini di coerenza logica e di linearità argomentativa, il ragionamento seguito dal tribunale del riesame in ordine alla rilevante probabilità dell’effettiva consumazione delle fattispecie criminose (e del
reato associativo in particolare) prospettate con riferimento a ciascuno degli odierni ricorrenti.
Del pari priva dei vizi alla stessa attribuiti dai ricorrenti deve
ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata, in relazione al riscontrato ricorso di effettive esigenze cautelari a sostegno delle misure restrittive contestate, avendo il tribunale napoletano coerentemente rilevato – nella gravità dei fatti, nella pervicacia dimostrata dai ri-

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correnti, nell’esistenza di una solida rete dei collegamenti criminali
dagli stessi stabiliti – significativi elementi di conferma della relativa
pericolosità; elementi suscettibili di predicarne il verosimile inserimento professionale nell’ambiente del traffico degli stupefacenti, a
fronte del quale il tempo trascorso dai fatti accertati non è risultato
espressivo di alcuna forma di possibile rescissione dei contatti criminosi stabiliti, né di alcuna resipiscenza dei ricorrenti; pericolosità, ritenuta nella specie ovviabile (nei confronti dell’Aprea e di Oscar Pecorelli) unicamente attraverso l’adozione della sola misura cautelare
di più grave entità (là dove, con riguardo a Damiano Pecorelli è apparsa sufficiente l’adozione della misura meno affiittiva degli arresti
domiciliari), secondo la valutazione sul punto espressa, in termini di
coerente consequenzialità, nel provvedimento impugnato, che ha sul
punto coerentemente valorizzato gli elementi costituiti dalla singolare stabilità e perduranza dei collegamenti criminosi nella specie accertati.
4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con i ricorsi proposti in questa sede, impone il rigetto degli stessi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2014.

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