Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8112 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8112 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
nei confronti di:
Mammana Giuseppe n. il 28.2.1953
avverso l’ordinanza n. 102/2008 pronunciata dalla Corte d’appello di
Bari il 6.6.2013;
sentita nella camera di consiglio del 14.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. A.
Policastro, che ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 6.6.2013, la corte d’appello di
Bari ha accolto la domanda proposta da Giuseppe Mammana per la
riparazione dell’ingiusta detenzione dallo stesso subita nel periodo
dal 12.4.1995 al 30.5.1995 (dal 2.5.1995 in regime di arresti domiciliari), in relazione all’imputazione di corruzione dalla quale il Mammana era stato assolto nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte barese ha ritenuto
insussistente alcun profilo di dolo o di colpa grave nel comportamento del Mammana, in ipotesi idoneo a dar causa al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, determinando l’indennità dallo
stesso rivendicata nella misura pari ad euro 6o.000,00.
Avverso il provvedimento della corte d’appello di Bari, ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il ministero ricorrente si duole che la corte territoriale abbia erroneamente escluso la rilevanza causale e la condotta gravemente colpevole del Mammana, evidenziando come lo stesso,
in qualità di direttore del Se.R.T. di Foggia, avesse imprudentemente
accettato la corresponsione, a beneficio di un’iniziativa editoriale
scientifica dallo stesso gestita, di consistenti somme di denaro da parte di un laboratorio di analisi privato al quale il Mammana inviava
reperti da analizzare nell’esercizio delle proprie funzioni, ed avesse
altresì provveduto, nel corso delle indagini preliminari condotte nei
propri confronti, a sopprimere della documentazione potenzialmente
utile ai fini delle investigazioni, in tal modo contribuendo, in modo
gravemente colpevole, ad accreditare il grave quadro indiziario venutosi formando a suo carico e a porre i presupposti per l’adozione della
misura restrittiva sofferta.
Sotto altro profilo, il ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver omesso di attribuire un profilo (quantomeno) di colpa lieve al comportamento del Mammana ai fini della
definitiva quantificazione dell’indennità riconosciuta in suo favore;
indennità, peraltro determinata, dalla corte territoriale, secondo criteri di calcolo da ritenere del tutto erronei e illogici.
2. –

2

3

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come le argomentazioni indicate dalla corte
d’appello di Bari a sostegno dell’accoglimento della domanda di riparazione avanzata dal ricorrente debbano ritenersi del tutto inadeguate sul piano logico.
In particolare, rileva questa corte come la motivazione dettata
dal giudice a quo, in relazione all’esclusione di apprezzabili profili di
colpa grave riscontrabili nel comportamento del Mammana (idonei a
dar causa -o concorrervi – all’adozione della misura restrittiva assunta a suo carico), sia caratterizzata da un livello di irriducibile genericità, astrattezza e apoditticità, essendosi la corte territoriale laconicamente limitata ad evidenziare come la rilettura delle risultanze processuali riguardanti l’incriminazione del ricorrente si risolvesse nel
riscontro di un complesso di elementi indiziari “radicalmente svalorizzato” dal giudice del merito, a fronte di emergenze probatorie di
segno contrario; non potendo peraltro evincersi l’assunzione, da parte del Mammana, del “benché minimo comportamento eziologicamente significativo in funzione dell’adozione e protrazione del regime
cautelare” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Ciò posto, rileva il collegio come, a fronte di tali premesse generali, la corte territoriale abbia omesso totalmente di indicare, da un
lato, la concreta entità degli elementi indiziari in forza dei quali il
Mammana era stato sottoposto al regime di restrizione cautelare sofferto e, dall’altro, di specificare quali comportamenti allo stesso
ascritti non sarebbero assurti ad alcun livello giuridicamente apprezzabile nella prospettiva del riconoscimento di supposti profili di dolo
o di colpa grave eventualmente idonei a causare (o concorrervi) all’adozione del provvedimento cautelare de quo.
4. – Le argomentazioni che precedono, nell’attestare l’assoluta
insufficienza argomentativa del discorso giustificativo laconicamente

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
Con memoria pervenuta in data 28.1.2014, il difensore del
Mammana ha concluso per il rigetto del ricorso.

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata ordinanza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2014.

indicato nel provvedimento impugnato a sostegno del riconoscimento dell’indennità riparatoria invocata dal ricorrente, impongono la
pronuncia dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla corte territoriale competente per nuovo esame.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA