Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 811 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 811 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARI MAURIZIO N. IL 19/02/1971
avverso la sentenza n. 2152/2014 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2014
24465/14 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena ha applicato a MARI Maurizio, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui agli artt. 73 comma 5
d.p.r. n. 309/90.
Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione proposto nei confronti della
sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa, come giuridicamente
formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della
pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiannento ed al consenso ad essa prestato
(Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010 Rv. 247539 Legari e altro).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Cap zzi
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Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato deducendo
violazione dell’art. 369bis c.p.p. per omessa notificazione, anteriormente all’azione penale, del
relativo avviso.