Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 811 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 811 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Brunzin Bruno, nato a Concordia Sagittaria il 7/1/1944
avverso la sentenza del 24/1/2017 del Tribunale di Pordenone
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Andrea Volpini, in sostituzione dell’avv. Carla Serra,
che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2017 il Tribunale di Pordenone ha
condannato Bruno Brunzin alla pena di euro 3.500,00 di ammenda, in relazione
al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs.
152/2006 (per avere compiuto attività di raccolta, trasporto e commercio non
autorizzato di rifiuti metallici non pericolosi, conferendo in 10 occasioni alla Metal
Nordest S.r.l. complessivamente chilogrammi 3.608,00 di ferro, chilogrammi
2.122,00 di metalli misti e chilogrammi 2301,00 di metalli pregiati), commesso
dal 10 giugno 2011 al 8 novembre 2012, con esclusione degli episodi del 9
novembre 2011 e del 22 novembre 2011, in quanto estinti per prescrizione.

Data Udienza: 21/09/2017

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, mediante il quale
ha lamentato la mancanza di prova della propria responsabilità in ordine al reato
ascrittogli, sottolineando che le indagini si erano svolte esclusivamente
attraverso l’esame dei registri di carico e scarico della Meta! Nordest, insufficienti
a dimostrare la condotta dell’imputato e neppure la natura dei metalli che da lui
sarebbero stati conferiti a tale società, non essendo stato accertato
adeguatamente che le firme a suo nome apposte sulle ricevute di consegna dei

con la conseguente insufficienza della prova della esecuzione dei conferimenti di
rifiuti da parte del ricorrente.
Ha, inoltre, evidenziato la mancata confisca del mezzo usato per eseguire
l’attività illecita, per non essere lo stesso stato identificata, sottolineando come
tale dato costituisse ulteriore elemento a sostegno della propria estraneità alla
attività illecita, non essendovi prova della esistenza e della disponibilità del
mezzo con il quale avrebbe effettuato i trasporti di rifiuti, né dei pagamenti
ricevuti, né, tantomeno, della qualificabilítà come rifiuti dei materiali conferiti,
potendo gli stessi essere qualificati anche come sottoprodotti o materiali per
operazioni di recupero, ai sensi degli artt. 183 bis e 183 ter d.lgs. 152/2006.
In subordine ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., sottolineando la risalenza nel tempo dei
precedenti penali considerati dal Tribunale per escludere dette circostanze e
l’insufficiente dimostrazione della effettiva entità della attività illecita (trattandosi
di elemento considerato per escludere la riconoscibilità di tali attenuanti), e ha
lamentato l’insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena, non
avendo il Tribunale indicato le ragioni della determinazione della pena presa
quale base di computo, distante dal minimo edittale, e degli aumenti per la
continuazione, di cui ha pertanto chiesto una riduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze relative alla affermazione di responsabilità del ricorrente, di
cui sarebbero insufficienti le prove, tendono a conseguire una rivalutazione delle
risultanze di fatto, sulla base delle quali il Tribunale ha ricondotto all’imputato i
conferimenti di rifiuti metallici accertati attraverso l’esame dei documenti
sequestrati presso la Metal Nordest S.r.l., non consentita nel giudizio di
legittimità.

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rifiuti compilate in occasione di ogni conferimento provenissero dall’imputato,

2.1. Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo
che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno
(tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n.
20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett.

acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso
una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di
attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non
massimata;

Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M.,

non

massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n.
7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
2.2. Nel caso in esame il Tribunale di Pordenone è pervenuto alla
affermazione di responsabilità dell’imputato, in relazione alla attività di trasporto
e commercio non autorizzato di rifiuti metallici non pericolosi, sulla base di un
complesso di elementi indiziari, valutati in modo logico, deponenti univocamente
nel senso del compimento dì dette attività da parte dell’imputato (tra cui la
disponibilità da parte della Meta! Nordest di copia della patente di guida e del
codice fiscale dell’imputato; la sottoscrizione per quietanza da parte di
quest’ultimo delle ricevute di consegna dei rifiuti, in una delle quali sono anche
annotati tutti i dati identificativi del con_feritore; l’assenza di elementi per
ritenere qualificabili tali rifiuti come sottoprodotti).
2.3. A fronte della corretta valutazione da parte del Tribunale degli elementi
indiziari a disposizione, esaminati in modo logico, applicando razionalmente
consolidate massime di esperienza (a proposito delle ragioni della disponibilità e
dell’utilizzo da parte della società alla quale i rifiuti furono conferiti dei dati
anagrafici e fiscali dell’imputato), il ricorrente ne propone una lettura alternativa,
volta ad attribuire a terzi i conferimenti dei rifiuti e a escludere la natura di rifiuti
speciali dei materiali conferiti, omettendo di considerare le logiche
argomentazioni del Tribunale, di cui non sono stati individuati vizi, contraddizioni
o manchevolezze, e richiedendo una nuova valutazione degli elementi di prova,
non consentita nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità delle
doglianze formulate dal ricorrente riguardo alla affermazione della sua
responsabilità.

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e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze

3. Le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti e alla misura
della pena sono manifestamente infondate.
3.1. Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di
questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o
sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la
indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento

di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e
superati. Sicché è sufficiente che il giudice individui, tra gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della
personalità dell’imputato (cfr. Sez. 6, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, Rv.
248244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). L’obbligo della motivazione non è
certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le
prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il
giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo,
disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria,
essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato.
3.2. Il Tribunale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la
concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti
penali e della durata e della dimensione qualitativa dell’attività illecita svolta,
ritenendo quindi, assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa
dell’imputato, quale emergente dal certificato penale, e alla gravità dei fatti, per
negare l’invocato beneficio: si tratta di motivazione idonea a dar conto degli
indici ritenuti prevalenti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., immune da vizi
logici e non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
3.3. Analogo ordine di considerazioni può essere svolto per le, peraltro
generiche, doglianze in ordine alla misura della pena, giacché anche a questo
riguardo il Tribunale, che ha comunque inflitto all’imputato la pena pecuniaria
anziché quella detentiva, la ha giustificata in modo adeguato, sia quanto alla
pena base sia riguardo agli aumenti per la continuazione, con il riferimento alla
personalità dell’imputato e alla entità obiettiva degli episodi.

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considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, essendo
stato affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità e
manifestamente infondate.
4.1. L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché
detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale
di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di
una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla

conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un.,
28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del
8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
261616).
4.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616
cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 2.000,00.
4.3. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84
del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non
richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e
solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di
diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/9/2017

decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266;

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