Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 811 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 811 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUANO PASQUALE N. IL 02/11/1977
avverso la sentenza n. 1832/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

*

Capuano Pasquale ricorre avverso la sentenza 3.4.12 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella in data 11.2.08 del Tribunale di Foggia-sezione distaccata di Cerignola con la
quale è stato condannato, per il reato di concorso in furto aggravato, concesse attenuanti generiche
prevalenti, alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi quattro di reclusione ed E 120,00 di
multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essere il giudizio di responsabilità basato sulle sole dichiarazioni
della p.o., con conseguente nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nessun riscontro
essendo stato effettuato e potendo al più ravvisarsi il reato di cui all’art.635 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice di secondo grado, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Capuano riposi sulle
dichiarazioni della p.o. Di Leo Vicenzo — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — il quale
aveva allettato i carabinieri immediatamente dopo aver drettamente percepito che l’odierno
ricorrente si era impossessato della targa anteriore della sua autovettura, per un dispetto a causa del
diniego della figlia del Di Leo di accettare il suo corteggiamento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

TAi

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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