Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8109 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8109 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NWANKWO VICTOR OGOCHUKWU N. IL 27/07/1972
avverso l’ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sertti+c le conclusioni del PG Bert-t-:

dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 28/02/2013 la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato la domanda
di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Ogochukwu Nwankwo Victor
in relazione alla misura cautelare patita nella forma della custodia in carcere dal
31/05/2007 sino al 10/12/2009, nel corso di un procedimento penale che lo
vedeva indagato per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
e trattenimento nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento del
Questore, definito con sentenza assolutoria della Corte di Appello di Cagliari in

stupefacenti e con sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del
3/03/2011 con riguardo all’altro reato.
2. La Corte territoriale, premessa la tardività dell’istanza in quanto la
domanda era stata proposta oltre il biennio dal passaggio in giudicato della
sentenza assolutoria della Corte di Appello, ha ritenuto sussistente la condotta
colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione sulla base delle
seguenti specifiche circostanze fattuali: a) erano risultati accertati, anche in sede
di cognizione, gli stretti collegamenti intrattenuti dal ricorrente con personaggi di
grosso rilievo del narcotraffico; b) era provata una relazione fra l’imputato e la
casa in cui si trovava la droga; c) pur essendo esistenti e comprovati gli indizi a
carico dell’imputato e pur apparendo del tutto inadeguate le giustificazioni che lo
stesso aveva dato circa la sua condotta ed il possesso di denaro, nella sentenza
assolutoria la sua condotta era stata ritenuta compatibile con una situazione di
connivenza; d) in sede di interrogatorio di garanzia e nei successivi interrogatori
l’imputato non aveva fornito convincenti spiegazioni e aveva sempre taciuto i
motivi del suo collegamento con soggetti legati al mondo del narcotraffico, così
inducendo, prima il giudice della cautela poi quello della cognizione, a ritenere
che si trattasse di contatti giustificabili sono con il narcotraffico; e) il ricorrente
aveva rifiutato di indicare concretamente la persona che gli avrebbe consegnato
la somma di denaro trovata in suo possesso, indicando un solo nome di
battesimo, che non consentiva alcun controllo, benché solo lui potesse fornire le
generalità di tale persona; f) il ricorrente non aveva giustificato, se non
attraverso il mendacio conclamato, il possesso delle chiavi e dei suoi accessi
nella casa, che solo lui avrebbe potuto giustificare, al fine di eliminare il valore
indiziario degli elementi acquisiti nel corso delle indagini che avevano
determinato in misura rilevante la custodia cautelare ed il suo mantenimento.
3.

Ricorre per cassazione Ogochukwu Nwankwo Victor chiedendo

l’annullamento dell’ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
a) erronea applicazione degli artt.314,315 e 644 cod.proc.pen. per avere il
giudice della riparazione erroneamente ritenuto tardiva la domanda in relazione
2

data 25/03/2010 con riferimento ai reati inerenti alla violazione della legge sugli

al passaggio in giudicato dell’assoluzione per i delitti relativi alla materia degli
stupefacenti, mentre la sentenza della Corte di Appello era divenuta irrevocabile
il 3/03/2011.
b) erronea applicazione degli artt.314,315 e 644 cod.proc.pen. e vizio
motivazionale in riferimento all’omessa pronuncia sul quantum della somma
richiesta a titolo di riparazione.
c) violazione degli artt. 314,315 e 644 cod.proc.pen. e vizio motivazionale
per non avere preso in esame il giudice della riparazione tutte le singole richieste

allegate.
d) violazione degli artt. 314,315 e 644 cod.proc.pen. e manifesta illogicità
della motivazione per avere il giudice affrontato il merito della domanda dopo
averne esclusa l’ammissibilità.
e) violazione dell’art.314 cod.proc.pen. e carenza motivazionale per avere la
Corte territoriale effettuato una valutazione soltanto parziale degli elementi
emergenti dal procedimento penale, per avere riportato come emergente dalla
sentenza assolutoria l’affermazione per cui le giustificazioni che l’imputato aveva
dato circa la sua condotta e il possesso del denaro fossero del tutto inadeguate,
mentre tale affermazione non si trovava nella sentenza; per non avere la Corte
indicato sulla base di quali atti avesse desunto che il ricorrente fosse
perfettamente al corrente della preparazione della droga per lo spaccio; per
avere la Corte esaminato il certificato penale del ricorrente con riferimento a
condotte successive del tutto ininfluenti sulla valutazione ex ante devoluta al
giudice della riparazione; per avere la Corte ha affermato la condotta mendace
del ricorrente mentre la signora Roberta Anni aveva confermato che Ogochukwu
Nwankwo Victor era voluto andare via da quell’appartamento dopo poche
settimane perché vi era una situazione di sovraffollamento e promiscuità e di
aver partecipato a una prima comunione insieme all’imputato il giorno
dell’arresto, successivamente confermando nei minimi dettagli gli accadimenti
descritti dal ricorrente.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria
chiedendo, con argomentazioni puntuali e pertinenti, che il ricorso sia respinto.
5. Con memoria difensiva depositata il 13/01/2014 il ricorrente ha ribadito
la tempestività della domanda di riparazione e, con riferimento al profilo della
connivenza, ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione per
non avere l’ordinanza impugnata adeguatamente argomentato la sussistenza di
una condotta del ricorrente concretamente incidente sui reati attribuibili ad altri. l
6. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Francesco Salzano, nella
sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3

prospettate dalla difesa, con particolare riferimento a tutte le voci di danno

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ stato, anche recentemente, affermato da questa Corte il principio
secondo il quale, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di riparazione
per ingiusta detenzione, nel caso di emissione della misura cautelare con un
medesimo provvedimento per una pluralità di reati, il termine per la riparazione
debba iniziare a decorrere dalla data di irrevocabilità del provvedimento che
definisce l’ultimo dei reati contestati, e ciò perché in caso di condanna per uno di
questi reati la detenzione potrebbe ritenersi non ingiustamente sofferta

2. La prima censura mossa dal ricorrente risulta, dunque, condivisibile, tanto
più che nella stessa ordinanza impugnata la Corte ha chiarito che la misura
cautelare avrebbe potuto essere irrogata anche con riferimento al reato di cui
all’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998, per il quale la pronuncia di condanna

è stata annullata solo il 3/03/2011.

3.

Ma, in ogni caso, la questione resta assorbita dalla motivazione

alternativa che la Corte ha fornito in ordine alla sussistenza della colpa grave
ostativa al diritto alla riparazione, che rende inammissibile per carenza di
interesse il primo motivo in quanto l’apprezzamento favorevole in merito allo
stesso non condurrebbe all’annullamento dell’ordinanza. Tanto più che la Corte
territoriale, concludendo in dispositivo per la pronuncia di rigetto dell’istanza di
riparazione, ha mostrato di aver attribuito rilievo determinante alle ragioni di
merito piuttosto che alla, pur affermata, tardività del ricorso. Né risulta
condivisibile la censura mossa dal ricorrente con il quarto motivo, posto che il
difetto di logicità in cui si sostanzia il vizio motivazionale non può riguardare le
ragioni, di rito e di merito, alternativamente poste a base della decisione, a
meno che non si basino su affermazioni in fatto tra loro incompatibili.

4. Le doglianze concernenti il difetto di pronuncia sulla determinazione del
quantum richiesto a titolo di riparazione risultano, del pari, inammissibili in
quanto manifestamente infondate, posto che, sulla premessa dell’accertata
sussistenza della condotta ostativa alla riparazione, la Corte ha implicitamente
affermato l’irrilevanza della questione concernente la determinazione dei
quantum richiesto. E’ principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza
della Corte che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del
giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e
delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita e
l’esame dettagliato delle predette, ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che
4

(Sez. 4, n.31319 del 09/06/2011, Mesto, Rv. 251758, in motivazione).

hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni
fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Sez. 6, n.20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

5. Con riguardo al quinto motivo di ricorso, se ne deve affermare
l’infondatezza.

n. 43 del 13/12/1995 Cc., dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv.203638), ha
ripetutamente enunciato il principio che nel procedimento per la riparazione
dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica
propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza
di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del
giudice della riparazione, il quale, pur dovendo eventualmente operare sul
medesimo materiale, deve seguire un percorso logico-motivazionale del tutto
autonomo, essendo suo compito stabilire non se determinate condotte
costituiscano o meno reato, ma se queste condotte si siano poste come fattore
condizionante alla produzione dell’evento `detenzione’; in relazione a tale aspetto
della decisione tale giudice ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale
acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la
ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione, sia in senso positivo che negativo,
compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla
riparazione.
5.2. Questa Corte ha anche, ripetutamente, enunciato il principio che la
condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata
dall’aver il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in
comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che
possono essere di tipo extraprocessuale o di tipo processuale.
5.3. La funzione tipica dell’impugnazione è, poi, quella della critica
argomentata avverso il provvedimento al quale si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di
inammissibilità (artt.581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto
essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto il confronto
puntuale (cioè con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta, mediante l’individuazione dei capi o dei punti dell’atto
impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio
5

5.1. Occorre premettere che questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U

critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di
dimostrare che il ragionamento del giudice è errato (Sez.5, n.28011 del
15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 6, n.22445 dell’8/09/2009, P.M. in
proc. Candita, Rv. 244181). Quando, poi, il ricorso contesta le ragioni che
sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo
specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre
previsti dall’art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto
specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito

condurre a decisione differente.
5.4. Il ricorrente ha presentato il ricorso estrapolando alcuni punti
dell’ordinanza impugnata che, a suo avviso, contrastano con i fatti accertati nella
pronuncia assolutoria e pongono a base della decisione circostanze irrilevanti e,
in particolare: a) la Corte territoriale ha riportato che, nella sentenza assolutoria,
si sostiene `…pur apparendo del tutto inadeguate le giustificazioni che l’imputato
aveva dato circa la sua condotta ed il possesso del denaro’, ma tale affermazione
non è rinvenibile negli atti; b) non vi è traccia negli atti dell’affermazione per cui
l’imputato ‘fosse perfettamente al corrente della preparazione della droga per lo
spaccio’; c) la Corte ha preso in esame il certificato penale con riguardo a
condotte successive, in contrasto con la valutazione ex ante che spetta al giudice
della riparazione; d) nell’ordinanza si desume la condotta mendace dell’istante
anche dalle dichiarazioni della fidanzata Anni, che sarebbero invece di tutt’altro
tenore.

6. Va, tuttavia, considerato che, gli elementi sottoposti al vaglio di questa
Corte non appaiono decisivi. In tema di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., la denunzia di minime
incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione,
che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono
dar luogo all’annullamento del provvedimento impugnato, posto che non
costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi
singoli dati estrapolati dal contesto. E’ solo l’esame del complesso probatorio
entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la
consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai
fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione
(Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
6.1. La Corte ha fornito ampia ed esauriente
6
motivazione delle ragioni poste
a base del suo convincimento e, con specifico riferimento al motivo di ricorso che

dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, così da

qui si esamina, ha riportato esattamente (pag.5) il testo della sentenza
assolutoria indicato dal ricorrente con riferimento al giudizio circa l’inadeguatezza
delle giustificazioni da lui fornite ed ha correttamente indicato (pag.7) che il
tentativo di allontanare gli investigatori dalla casa di via Siotto Pintor n.43, in cui
avveniva il confezionamento della droga, era stato ritenuto indicativo del fatto
che l’imputato sapesse cosa avveniva in quella casa nei provvedimenti del
giudice della cautela (come la natura della censura ha consentito di accertare
con l’esame dell’ordinanza di custodia cautelare, pagg.2-4). Trattasi, con

assolutoria (pag.8), in cui si è qualificata la consapevolezza di cui sopra in
termini di connivenza non punibile. Per altro verso, non possono con evidenza
ritenersi decisive, in relazione al complesso impianto motivazionale
dell’ordinanza impugnata, l’impropria analisi delle condotte successive alla
rimessione in libertà né l’eventuale insussistenza del mendacio riferibile
all’interrogatorio del 14/04/2008.
6.2. A fronte di un impianto motivazionale ampio, articolato e completo, il
cui nucleo centrale si sostanzia nell’affermazione per cui la condotta connivente,
nel pieno rispetto della giurisprudenza di legittimità sul tema
(Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008,Vottari,Rv. 242538;Sez. 4, n. 42039 del 08/1/
2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 8993 del 15/01/2003, Lushay,
Rv. 223688; Sez. 4, n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo, Rv. 224773), così come
le frequentazioni e gli stabili contatti con soggetti dediti ad attività illecite (Sez.4,
n.37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; Sez.3, n.363 del 30/11/2007,
dep. 8/01/2008, Pandullo, Ry.238782), costituiscono colpa grave ostativa al
diritto alla riparazione, gli argomenti indicati dal ricorrente, laddove non erronei,
risultano dunque privi di decisività o tendenti ad una rivalutazione in fatto delle
risultanze istruttorie.
6.3. Ad integrazione ed ulteriore specificazione, il Collegio ritiene che debba
essere sottolineato, comunque, che, in tema di equa riparazione, il vaglio delle
circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave deve essere
operato con giudizio

ex ante

e sulla base dell’idoneità della condotta

dell’indagato a “tranne in inganno” l’autorità giudiziaria e a porsi come situazione
sinergica alla causazione dell’evento “detenzione”; se è vero dunque che la
connivenza non è, certamente, concorso nel reato, è altresì innegabile che la
stessa, in presenza di determinati dati di fatto, come quelli sottolineati dalla
Corte di Appello nel caso in esame, possa essere interpretata, almeno nella fase
investigativa, appunto come concorso, con possibili, negative conseguenze in
tema di libertà: conseguenze dovute, perlomeno, anche alla vistosa

7

riguardo a tale ultima circostanza, di valutazione non smentita nella sentenza

trascuratezza e superficialità di chi, pur solo connivente, non tiene nel dovuto
conto dei dati di fatto che potrebbero oggettivamente coinvolgerlo.

7. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché, in ragione della soccombenza, delle
spese di difesa in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in
complessivi euro 750,00.
P.Q.M.

processuali, nonché a rimborsare al Ministero dell’Economia le spese di questo
giudizio che liquida in euro 750,00.
Così deciso il 2:101/2014

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA