Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8108 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8108 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO
Data Udienza: 15/11/2013
NR. 26229\13
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
GRIGOLI Marco, persona offesa, n. a Somma Lombardo
(VA) il 14\1\1976
nei confronti dell’indagata :
SALVANESCHI Sabina
avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano del
20\9\2012 (n. 2282\12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Elisabetta
Cesqui, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato;
ì
RITENUTO in FATTO
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona
offesa, deducendo la violazione di legge, in quanto il provvedimento del G.I.P. era
stato adottato senza la preventiva notifica della richiesta del P.M.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il Giudice di Pace ha adottato il decreto di archiviazione “de plano”
senza che la nuova richiesta del P.M. fosse notificata alla persona offesa che ne aveva
fatto esplicita richiesta nell’atto di querela dell’agosto 1011 e senza, quindi consentire
la possibilità di proporre opposizione.
Va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha
statuito che “Anche nel procedimento davanti al giudice di pace è causa di nullità del
provvedimento di archiviazione la mancata, previa notifica della relativa richiesta, in
violazione di quanto previsto dall’art. 17, comma secondo, del D.Lgs. 28 agosto 2000
n. 274, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata” (cass. Sez. 5, Sentenza n.
30327 del 22/06/2004 Cc. (dep. 12/07/2004), Rv. 229124; Sez. 5, Sentenza n. 43754 del
06/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008), Rv. 241675).
Si impone pertanto l’annullamento del decreto impugnato, con trasmissione degli atti
al P.M. presso il Tribunale di Milano, il quale provvederà ad effettuare la notifica della
richiesta di archiviazione alla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell’art. 17
del d.lgs. 274 del 2000.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato e dispone la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per
l’ulteriore corso.
Roma, 15 novembre 2013
Il Consigl re estensore
Il Presidente
Dott. aetanino ZECCA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
1. In data 13\4\2012 il P.M. avanzava richiesta di archiviazione del procedimento
penale aperto a carico di Salvaneschi Sabina per il delitto di lesioni colpose in danno di
Grigoli Marco, fatto aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale
(acc. il 12\7\2011 sull’autostrada A\7).
Con provvedimento emesso de plano il 20\9\2012 il Giudice di Pace di Milano
disponeva l’archiviazione del procedimento, evidenziando che l’incidente doveva
attribuirsi alla esclusiva responsabilità del querelante.