Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8108 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8108 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RADUCANU VASILE VLADUT N. IL 18/05/1989
avverso la sentenza n. 1658/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
11/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
SAI

Uditi difensor Avv.;

LI

Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso presentata da Raducani Vasile Vladut avverso la sentenza di applicazione
pena del Tribunale di Verona dell’11.7.2012 è generico e comunque manifestamente infondato,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto
nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.
indicando specificatamente gli atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità

sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass.
Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya). Deve aggiungersi che la
possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto, deve essere
limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa
qualificazione presenti margini di opinabilltà (Cass. 6, 45688/08, Bastea).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1500,00 alla Cassa delle ammende
Così deciso, il giorno 12.12.2012

dell’imputato. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in

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