Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8107 del 21/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8107 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERMINIO RAFFAELE N. IL 11/01/1965
avverso l’ordinanza n. 24/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
lette/sentite le conclusioni del eG Dott.

Uditi difensor Avv.;

XRA RECCHIONE;

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, nel decidere un procedimento di prevenzione,
respingeva l’istanza di ricusazione nei confronti di un giudice del collegio che
nella sentenza relativa ad altro procedimento aveva citato una pronuncia di
condanna del ricorrente (e di altri) per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. Il
collegio riteneva che la citazione di una sentenza non implicava alcuna

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del
proposto che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in quanto nella prospettiva del ricorrente
contrariamente a quanto ritenuto dal collegio il riferimento alla condanna per
patita dal Ferminio in altro procedimento costituiva un evento valutativo utile a
configurare una causa di ricusazione

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
1.111 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la disciplina sulla
ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile
anche al procedimento di prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello
stesso (Cass. sez. 1 n. 32492 del 10/07/2015, Rv. 264621).
1.2. Tanto premesso, si ritiene che la citazione, in altro procedimento, di una
sentenza di condanna relativa al giudicando non può essere considerata
attività valutativa, dato che consiste nella presa d’atto di un fatto storico,
ovvero la esistenza di una pronuncia di condanna per associazione mafiosa.
Manca quindi il presupposto per ritenere, come sostenuto dal ricorrente, che il
giudice ricusato avesse fornito una valutazione in ordine alla posizione del
proposto.
Deve quindi affermarsi che se un giudice, nell’esercizio delle sue funzioni in
procedimento diverso da quello in cui è proposta l’istanza di ricusazione, cita
una sentenza di condanna a carico del giudicando, non effettua alcuna attività
valutativa, ma si limita a prendere atto di un fatto storico, sicchè non si è in
presenza delle condizioni per la ricusazione.

2

valutazione e, dunque, non poteva essere causa di ricusazione.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

L’estensore

Il Pr

e

Così deciso in Roma, il giorno 21 gennaio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA