Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8107 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8107 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 24322\13

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Firenze, nei confronti dell’imputato:

WARNAKULASOORIYA Perera Anton Prashad ,
n. nello Sri Lanka il 19\2\1977

avverso la sentenza del
28\5\2013 (n. 169\13);

Tribunale di Nicosia

del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Enrico
Delehaye, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza, limitatamente al punto concernente l’omessa
sospensione della patente di guida;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 7\1\2013 il Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a WARNAKULASOORIYA Perera Anton Prashad la pena di mesi 4 di arresto ed
€ 1.500= di ammenda, sostituite con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui
all’art. 186, co. 7°, C.d.S. perché, fermato alla guida di un motoveicolo, rifiutava di
sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comm. in Firenze il 10\4\2011).

Con memoria depositata il 7\11\2013 il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto del
ricorso.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di
patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186, co. 7,
C.d.S.), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma
consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza
che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868 del 2007
imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione
amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente
ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con
l’applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8488 del
27/05/1998 Ud. (dep. 21/07/1998), Bosio, Rv. 210981): mette conto sottolineare che la
sanzione amministrativa accessoria in argomento è stata poi resa obbligatoria per
espressa previsione normativa, anche per il caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti, con l’introduzione del comma 2 quater dell’art. 186 del codice
della strada (d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160).
3.2. Quanto alla omessa confisca, premessa la sua natura sanzionatoria, essa andava
applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell’esplicita
dizione della norma laddove è previsto che “Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la
sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato”.
Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l’imputato risulta proprietario del
veicolo, per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la sua
confisca.
Ne consegue che la omissione della sua applicazione, previa valutazione della
sussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione, costituisce una
violazione di legge.
Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all’art. 186 Cod.
strada dalla legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane
l’ammissibilità sia del sequestro, che della confisca, quest’ultima qualificata come
sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010
Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859).

Irrilevante è che l’eventuale esito positivo del lavoro di pubblica utilità determini il
dimezzamento del periodo della sospensione della patente e la revoca della confisca.
Invero, tali benefici presuppongono l’applicazione delle sanzioni e l’esecuzione della
pena convertita.

2

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
lamentando la violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione della
sospensione della patente e della confisca.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente ai punti
della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione di sanzione
amministrativa accessoria – sospensione della patente e alla omessa confisca. Rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013

Il Presidente

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