Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8107 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8107 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FOTI LUIGI N. IL 20/12/1988
avverso la sentenza n. 959/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
11/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA •
lette/seniiie le conclusioni del PG Dott. r‘ea-c>
,
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2012

OSSERVA

Ricorre per cessazione Foti Luigi avverso la sentenza di applicazione pena in data 11 maggio
2012 del tribunale di Messina deducendo:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermata responsabilità
dell’imputato;
2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al provvedimento di confisca del
autovettura
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo
tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero I presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando
specificatamente gli atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato.
Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità.
L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina;
sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente
infondato considerato che la vettura è stata confiscata trattandosi di bene servito alla
commissione del reato
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende
Così deciso, il giorno 12.12.2012

Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il

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