Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8106 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8106 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOGO ALESSANDRO N. IL 11/08/1968
2) DE GRANDIS MASSIMO N. IL 06/02/1964
avverso la sentenza n. 1929/2010 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del
20/10/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le cQnclusioni del PG Dott. /4e

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza ex art. 444 codice procedura penale del 20.10.2010 il Giudice per le Indagini
Preliminari presso tribunale di Belluno applicava a Bogo Alessandro e De Grandis Massimo la
pena concordata e li condannava al pagamento delle spese sostenute dalle persone offese
costituitisi parte civile che liquidava in favore di ciascuna parte civile, in ragione della
compensazione per la metà ( in ragione dell’elevato numero di atti di costituzione dell’identità
di cui 250,00 per le spese, oltre accessori di legge.
Ricorrono per Cassazione De Grandis Massimo e Bogo Alessandro.
De Grandis Massimo si duole che sia stato omesso un’adeguata motivazione in punto rifusione
delle spese delle costituite parti civili. SI duole anche del fatto di essere stato condannato al
pagamento delle spese in favore di tutte le parti civili costituite considerato che non aveva
avuto una relazione con tutti i clienti della GDSA, bensì solo con un numero ben definito di
loro. Lamenta inoltre la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione
delle spese sostenute dalle parti civili evidenziando che tale omissione comporta l’impossibilità
per le parti di verificarne la rispondenza alle tariffe vigenti. Contesta anche il provvedimento di
ammissione delle parti civili.
Bogo Alessandro lamenta che è stata omessa un’adeguata motivazione in punto di rifusione
delle spese delle costituite parte civili, considerato che la formula generale ha finito per
condannarlo alla rifusione in solido delle spese anche nei confronti di soggetti con i quali non
aveva intrattenuto rapporti. Lamenta anche la legittimazione all’azione civile da parte delle
persone offese.
In data 27.11.2012 e 3.12.2012 la difesa De Grandis depositava memoria integrativa.
Infondato è il motivo con il quale si deduce genericamente la mancanza di legittimazione attiva
delle parti civili atteso che il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è
inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla

“legittimatio ad processum”,

restando solo la possibilità di esaminare la “legittimatio ad causam ” e, in particolare, la
configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio
penale che nel caso in esame non è stato oggetto di delibazione trattandosi di sentenza di
applicazione pena.( cfr. Cass N. 5161 del 1992 Rv. 189962, N. 2660 del 1991 Rv. 186663 N.
592 del 1994 Rv. 196119 n. 17108 del 2011 Rv. 250326
Fondati sono invece i motivi in punto rifusione spese. Nel procedimento di applicazione della
pena a richiesta la parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari senza
che occorra alcuna particolare valutazione del merito. Ciò detto deve rilevarsi, in conformità a
un indirizzo oramai consolidato di questa Suprema Corte (N. 45130 del 2001 Rv. 220526, N.
7902 del 2006 12v. 233699, N. 26264 del 2007 Rv. 237168, N. 25192 del 2012 Rv. 253104)

e la ripetitività dell’attività svolta in seno a ciascuna costituzione) in complessivi euro 1900,00

che la domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al
negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., e che su
tale richiesta il giudice provvede con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di
condanna. Ne consegue che la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a
dedurre, mediante il ricorso per Cassazione, le normali censure attinenti alla valutazione
giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa riconosciute, la loro effettività e conformità alle
tariffe forensi. Invero, nella determinazione degli onorari e delle spese per la difesa della parte
solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale; il che implica
l’esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate, dato che solo questa specificazione
consente il controllo della osservanza dei limiti predetti. In particolare questa S.C. è costante
nel ritenere illegittima una “determinazione globale” delle spese giudiziali, senza distinzione tra
onorari, competenze e spese, proprio in quanto l’omessa differenziazione non permette alle
parti di verificare che siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari. E’ stato
infatti affermato che “con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel
determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere dl fornire
adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole
attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti
minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e
alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive” Casse sez. 6^, 03/02/2006 e 7902, RV
233699).
E’ stato inoltre precisato che “In tema di patteggiamento, allorché la Corte di Cassazione
annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte
civile effettuata “globalmente” senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare
l’importo, il rinvio va fatto al giudice penale “a quo” e non al giudice civile competente per
valore in grado d’appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando
l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle
spese, e non quando la statuizione manchi del tutto, per essere stata determinata con una cifra
forfettaria senza alcuna specificazione sull'”an” o sul “quantum”, (Casse sez. 4^, 22/02/2007 n.
7583, RV 236096).
Ciò posto, e considerato che il giudice a quo ha liquidato le spese processuali in favore delle
parti civili senza operare alcuna specificazione, il controllo di legittimità, sollecitato dal
ricorrente non è possibile per la carenza di qualsiasi indicazione nell’impugnata sentenza circa
le voci che concorrono a formare i predetti importi e i criteri di valutazione seguiti. Vi è,
dunque, un vizio di motivazione che comporta l’annullamento delle sentenza limitatamente alla
condanna di Bogo e De Grandis alla rifusione delle spese alle parti civili con rinvio al Tribunale
di Belluno per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M,

2

civile, il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di Bogo Alessandro e De Grandis
Massimo alla rifusione delle spese alle parti civili, con rinvio all -ribunale di Belluno per nuovo
giudizio sul punto .

Così deciso, il giorno 12.12.2012

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