Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8105 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8105 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 15/11/2013

NR. 23526\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

D’ERRICO Annunziata Damiana, n. a Milano il 8\6\1977
avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Lodi del
6\6\2012 (n. 8865\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo
che ha chiesto l’annullamento del
Policastro,
provvedimento impugnato;

A

1. In data 2\10\2010 decedeva D’Errico Luigi a seguito di un intervento chirurgico.
L’evento determinava l’insorgenza di un procedimento penale per omicidio colposo, al
termine del quale il P.M., in data 24\12\2010, avanzava richiesta di archiviazione.
A seguito di opposizione della persona offesa D’Errico Annunziata Damina (figlia della
vittima), il G.i.p. fissava udienza camerale all’esito della quale disponeva attività
integrativa di indagine.
Svolte tali ulteriori investigazioni, il P.M. reiterava la richiesta di archiviazione in data
23\4\2012.
Con provvedimento emesso de plano il 6\6\2012 il G.i.p. disponeva l’archiviazione del
procedimento, evidenziando che non emergevano profili di colpa su cui fondare
un’accusa di omicidio.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona
offesa, deducendo la violazione di legge, in quanto il provvedimento del G.I.P. era
stato adottato de plano, senza fissare alcuna udienza e senza preventiva notifica della
richiesta del P.M.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il G.i.p. ha adottato il decreto di archiviazione “de plano” senza che
la nuova richiesta del P.M. fosse notificata alla persona offesa e senza, quindi
consentire la possibilità di riproporre opposizione.
Va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha
statuito che “È nullo, per difetto di contraddittorio camerale, il provvedimento che
accoglie, in assenza di previo avviso alla persona offesa che lo aveva richiesto, la
richiesta di archiviazione reiterata all’esito di un precedente rigetto disposto su
opposizione della stessa persona offesa” (cass. sez. 5, Sentenza n. 10805 del 29/01/2010
Cc. (dep. 19/03/2010), Rv. 246362; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 611 del 05/02/1999 Cc. (dep.
19/10/1999), Rv. 214601; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 08/06/1998 Cc. (dep. 03/07/1998),
Rv. 211957).

Si impone pertanto l’annullamento del decreto impugnato, con trasmissione degli atti
al P.M. presso il Tribunale di Lodi, il quale provvederà ad effettuare la notifica della
richiesta di archiviazione alla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell’art. 408
c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al P.M. presso il Tribunale di Lodi per l’ulteriore corso.
Roma, 15 novembre 2013
Il Consigliere estensore
dot F sto IZ
Il Presidente
Dott. Ga tanino ZECCA

DI CASSAZIONE

CORTE suyi Sezione Penale

RITENUTO in FATTO

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