Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8105 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8105 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

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:

1p’

) MANIERO GIUSE
N. IL 06/01/193
C/
NANDO N. IL 01 /1930
) D’AMATO FE
) DE SIMO
ANTONINO N. IL /03/1931
RISEL ANTONIO N. IL 15 /1945 * C/
4′) DE
ADO EDUARDO
IL 28/08/1939 * C/
D MATO GIUSEPPE . IL 10/10/1926 * C/
GAGLIONE SALV ORE N. IL 02/09/19
NAST1 FRANC CON. IL 01/01/192
C/
O) SORRENTI I i LEONARDO N.
10/01/193 * CI
1) MAZZA USEPPE N. IL 2 2/1943 * C/
2) PER
CIOLI FILIPP
. IL 22/01/1949 * C,
) C CIA VINCEN • N. IL 10/07/1967 * C/
AMATO AN LO N. IL 24/08/1964 * C/

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lagD’ANGELO UGO N. IL 18/09/1935
avverso l’ordinanza n. 59112012 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 01/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dptt. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /-Y&… ro

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Data Udienza: 05/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
D’Angelo Ugo ricorre, quale persona offesa, avverso il decreto di
archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata in data
1/03/2012 che, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 13359/09 R.G.N.R. nei
confronti di Cobianchi Franco 4- 14 per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.,

erronea applicazione della normativa in favore delle vittime di usura; b)
violazione ed erronea applicazione delle norme del codice penale che prevedono
l’emissione di una giusta pena nei confronti dell’accusato; c) violazione ed
erronea applicazione del codice penale in riferimento alle norme che disciplinano
la valutazione delle prove raccolte dal pubblico ministero a mezzo di CTU
contabile sulla natura dei tassi di interesse applicati; d) violazione di legge in
relazione all’assenza di motivazione; e) differenza di trattamento riguardo alcuni
istituti di credito già tratti a giudizio per usura e altro (banca di Torre Greco),
oggetto del presente procedimento, la cui posizione è stata archiviata; f)
incompetenza territoriale del G.I.P.; g) permanenza dell’attività illecita posta in
essere dalla Banca di Torre del Greco; h) violazione del diritto di difesa; i)
possibile contrasto tra giudicati in ragione dell’esito di CTU esperita nel giudizio
civile sottostante.
Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso stante la sua genericità.
Il ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto perché generico e
privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett.
c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre
il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega
la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Inoltre, nel caso di specie, il G.I.P. si è espresso per l’irrilevanza delle
indagini suppletive, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, ma per il
difetto di incidenza concreta sul tema della decisione in quanto finalizzata ad
approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e ritenuti idonei a
configurare il reato denunziato (sul potere del GIP di decidere

de plano

sull’inammissibilità dell’opposizione non solo nel caso in cui non siano state
indicate investigazioni suppletive ma anche quando queste vengano ritenute

chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce: a) violazione ed

irrilevanti, pur senza estendere il giudicato ad una vera e propria valutazione di
merito, essendo il decreto revocabile, v. ex multis, Sez 5, sentenza n. 11524
dell’8/2/2007, rv. 236520; Sez. 4, sentenza n. 34676 del 22/06/2010, rv.
248085; Sez. 2, sentenza n. 1304 del 7/12/2010, rv. 249371). Il giudice ha
anche valutato correttamente l’infondatezza della notizia di reato – quale
seconda condizione per decidere de plano la richiesta di archiviazione ai sensi
dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., – senza incorrere nei vizi rilevabili in
sede di legittimità e denunziati dal ricorrente.

disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, lì 5 dicembre 2012

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli

Il Presidente
tt. Francl =\

Va, pertanto, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il

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