Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8104 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 8104 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul!’ istanza proposta da :

DJORDJEVIC Predrag,

n. a Dolni Pod g razi (Bosnia-

Erze g ovina) il 28\1\1963

per ottenere la restituzione nel termine per impugnare la
sentenza della
Corte di Appello di Torino del
30\11\2012 (n. 2955\11) ;

udita la relazione fatta dal Consi g liere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Piero Gaeta,
che ha chiesto accogliersi l’istanza e rimettersi in termini il
ricorrente;

Data Udienza: 15/11/2013

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 30\11\2012 la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia
di condanna di Djordjevic Predrag per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 c.p.
Con richiesta del 24\4\2013 il condannato, premesso che non aveva potuto
presenziare all’udienza in quanto ricoverato in ospedale dal 6\11\2012 al 10\1\2013
per ferite d’arma da fuoco; che non aveva avuto conoscenza della sentenza in quanto
l’estratto contumaciale era stato notificato, ai sensi dell’art. 161 c. 4°, al difensore
d’ufficio; tutto ciò premesso chiedeva di essere rimesso in termini per proporre
impugnazione avverso la citata sentenza del 30\11\2012.

2.1. Va premesso che l’art. 175 c.p.p. attribuisce al contumace il diritto alla
restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato
a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2).
Nel caso in cui dagli atti processuali emerga l’esistenza di entrambi i presupposti
normativi (effettiva conoscenza e rinuncia) la domanda deve essere respinta; in caso
contrario, quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti indicati, il giudice deve
restituire l’imputato nei termini per impugnare (cfr. sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15543 del 11/04/2006 Cc. (dep. 04/05/2006), Rv. 233879).

Quanto alla nozione di “effettiva conoscenza”, questa Corte di legittimità ha avuto
modo di precisare che “….la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la
sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi
(autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta
di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata” (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 29977 del 19/06/2006 Cc. (dep. 12/09/2006), Rv. 235238; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5443 del 22/01/2010 Cc. (dep. 11/02/2010), Rv. 246436).

Inoltre, poiché il rimedio di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, è riservato all’imputato
contumace, cioè colui che non ha presenziato senza addurre un legittimo
impedimento, deve ritenersi che la restituzione in termini può essere negata solo al
soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del “processo” a proprio carico ed abbia
deciso di non intervenire rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato
dal giudice chiamato a decidere.
2.2. Fatte queste premesse, nel caso di specie è documentato che il ricorrente
Djordjevic il giorno dell’udienza (30 novembre 2012) era ricoverato in ospedale per
gravi ferite, ciò fin dal 6\11\2012 e con dimissione avvenuta solo in data 10\1\2013
(v. certificazione prodotta). Pertanto la sua mancata presenza in dibattimento non è
stata frutto di una scelta volontaria, bensì determinata da un legittimo impedimento.
Ciò non gli ha consentito di avere conoscenza dell’esito del processo, né tale ignoranza
può essere supplita dalla notifica dell’estratto contumaciale effettuato a mani del
difensore d’ufficio ex art. 161, co. 4°, c.p.p..
Sul punto, infatti, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In
tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio domiciliatario l’effettiva
conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile
“aliunde” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 16/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009), Rv.
242535). Nel caso in questione tale conoscenza non si desume da altre circostanze,
anzi il fatto che lo Djordjevic abbia patito un lungo ricovero ospedaliero rende
verosimile che non abbia avuto contatti con il suo difensore di ufficio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della istanza.

2

2. L’istanza è fondata.

P.Q.M.
Dispone la rimessione in termini di DJORDJEVIC Predrag perché possa proporre
impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30\11\2012 in
procedimento R.G. 2955\11 di quella Corte, n° 4482\12 registro sentenze.
Visto l’art. 175, co. VII, dispone la scarcerazione del condannato se non detenuto per
altra causa.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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