Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8104 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8104 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

*CELVA FLAVIO N. IL 11/09/1972
avverso il decreto n. 1013/2011 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
06/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIQVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ited.

~-c… 4:4444 -0

Udit i difensor Avv.;

fet-

Data Udienza: 05/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Celva Flavio ricorre avverso il decreto di archiviazione
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trento in data 6/04/2011 che ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale n. 3811/10 R.G. notizie di reato, nei
confronti di Bassetti Andrea e Rizzi Paolo iscritto per i reati di cui agli artt. 629,
640 e 644 cod. pen., chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo,
deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), l’inosservanza della legge
penale e in particolare dell’art. 408, comma 2, in relaz. all’art. 127, comma 1,

richiesta di archiviazione, di informare la persona offesa che aveva
espressamente chiesto di essere avvisata. Nella specie l’avviso ex art. 408 cod.
proc. penj era stato notificato a nome di Celva Fabio, anziché Celva Flavio,
presso un’errata residenza (via del Forte 22 anziché via del Fore 2) e non nel
domicilio eletto dalla persona offesa presso Io studio del difensore.
Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è
associato al ricorso.
Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato all’impugnazione. Va
dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, lì 5 dicembre 2012

cod. proc. pen., avendo omesso il pubblico ministero, prima di presentare la

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