Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8103 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8103 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Voghera
nel processo penale nei confronti di :
1. ANZIVINO Giuseppe, n. Montaguto il 1\9\1956
2. ALBINI Federica, n. a Voghera il 4\7\1986

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Voghera del
28\9\2012 (n. 14\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Piero Gaeta,
che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;

Data Udienza: 15/11/2013

1. In data 24\1\2010 Bianchi Francesco riportava lesioni personali durante il trasporto
in barella da parte del personale del servizio “118”.
Dalla presentazione di querela originava un procedimento penale a carico di Anzivino
Giuseppe e Albini Federica per il delitto di cui all’art. 590 c.p.
Nel corso dell’udienza dibattimentale del 28\9\2012, svoltasi innanzi al Giudice di Pace
di Voghera, all’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta, il P.M. faceva verbalizzare la
seguente dichiarazione : “…l’imputazione riguarda solo due persone mentre il
trasporto è stato effettuato da più persone del 118, chiede che il fascicolo sia rimesso
alla Procura per l’iscrizione delle altre persone del 118 che in data 24\1\2010 sono
intervenute presso l’abitazione del signor Bianchi Francesco…”.
Nella stessa udienza il Giudice di Pace, in accoglimento della richiesta del P.M.,
dichiarava “estinto” il procedimento e disponeva rimettersi il fascicolo alla Procura
della Repubblica.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Voghera, lamentando la abnormità del
provvedimento in quanto aveva determinato una indebita regressione del processo
alla fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “è abnorme il provvedimento
del giudice dibattimentale il quale disponga non farsi luogo al giudizio con contestuale
restituzione degli atti al P.M. senza rilevare ne’ dichiarare alcuna invalidità
dell’esercizio dell’azione penale” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16711 del 26/02/2003 Cc. (dep.
10/04/2003), Appelli, Rv. 225359; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43560 del 05/12/2002 Cc. (dep.
23/12/2002), Macrì, Rv. 222893; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4145 del 03/10/2000 Cc. (dep.
10/11/2000), Falcomatà Rv. 217247), ciò in quanto in tal caso il processo ha una indebita

regressione ad una fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, senza alcuna
pronuncia sulla sua fondatezza o sul suo illegittimo esercizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, dopo le acquisizioni istruttorie, sulla base della
richiesta del P.M., rilevando che le lesioni colpose per cui si procedeva potevano
essere attribuite alla responsabilità anche di altri soggetti, oltre che i due già imputati,
invece di limitarsi a fare una mero stralcio con copia degli atti da inviare alla Procura,
ha restituito il fascicolo al P.M. senza rilevare alcuna invalidità delle modalità di
esercizio dell’azione penale e senza assumere decisioni nei confronti degli attuali
imputati, trasmettendo gli atti al P.M.
In tal modo, in maniera abnorme, ha determinato una regressione del processo ad
altra ed antecedente fase procedimentale, peraltro utilizzando una formula
processuale di definizione, la “estinzione” del processo, inesistente.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
trasmissione degli atti al Giudice di Pace competente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette gli atti al Giudice di Pace
di Voghera per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2014
dente

RITENUTO in FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA