Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8103 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8103 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
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gTESTA PAOLA N. IL 20/09/1967
avverso il decreto n. 11460/2011 G1P TRIBUNALE di TORINO, del
04/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv. ;

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Data Udienza: 05/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Testa Paola ricorre avverso il decreto di archiviazione
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 4/07/2011 che ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale n. 2068/11 R.G.N.R. nei confronti di Ceo
Roberto e Cardinale Paolo, iscritto per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), l’inosservanza della legge penale e in particolare dell’art.
408, comma 2, in relaz. all’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., avendo omesso il

la persona offesa che aveva espressamente chiesto nella querela di essere
avvisata.
Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è
associato al ricorso.
Il ricorso è fondato. Invero, dagli atti emerge che la ricorrente all’atto
della presentazione della querela aveva chiesto di essere avvisata in caso di
richiesta di archiviazione, mentre non risulta essere stato disposto dal pubblico
ministero, prima dell’inoltro all’Ufficio G.I.P. della richiesta di archiviazione, alcun
avviso. E’ indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla quale
questa Corte ritiene di uniformarsi, che tale omissione determini la nullità del
successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva la
persona offesa della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex
art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione
senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 5,
sentenza n. 1508 del 13/12/2010, rv. 249085).
Va, pertanto, annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendosi la
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Roma, lì 5 dicembre 2012

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli

Il Presidente
SÌ l

tt. Franco ian anese

pubblico ministero, prima di presentare la richiesta di archiviazione, di informare

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