Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8102 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8102 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 12470\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BEN ETTI Devis, n. a Valdagno (VI) il 14\12\1980

avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Vicenza
del 26\9\2012 (n. 3726\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Luigi
Pie/Io, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 26\9\2012 il G.i.p. del Tribunale di Vicenza, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., applicava a Benetti Devis la pena di mesi 2 di arresti ed € 2.000= di ammenda
(pene sostituita con il lavoro di pubblica utilità), per la contravvenzione di cui all’art.
186, lett. c), C.d.S., per guida in stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico
rilevato di g\I 1,95, reato aggravato per avere l’imputato circolato dopo le ore 22.00
ed aver provocato un incidente (fatto comm. in Valdagno [VI] il 31\3\2012).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando :
2.2. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di merito disposto la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, mentre nel patto tale
sostituzione non era prevista, tanto che era stata concordata la sospensione
condizionale.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è in parte fondato.
3.1. In ordine alla doglianza relativa alla revoca della patente essa è priva di
fondamento, in quanto in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
rientrante nella fascia “C”, in presenza dell’aggravante di avere provocato un
incidente, la revoca della patente è obbligatoria ai sensi del disposto del comma 2 bis
dell’art. 186.
3.2. Fondata è invece la censura relativa alla violazione dell’accordo di
patteggiamento. Invero imputato e P.M. non avevano previsto la sostituzione della
pena, tanto da condizionare l’accordo al riconoscimento della sospensione
condizionale.
Il G.i.p., invece, violando il patto, ha sostituito la pena e non ha riconosciuto il
beneficio della sospensione concordato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Terrà conto il giudice di merito, in caso di condanna o di nuovo patteggiamento, che
nella sentenza annullata la pena concordata era stata determinata in misura illegale,
in quanto la pena detentiva base era stata fissata in mesi tre di arresto, mentre il
minimo di legge è di mesi sei.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013
Il Consigl ere estensore

Il Presidente

2.1. la illegittima revoca della patente;

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