Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8102 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8102 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) MARCUCCI MAURIZIO N. IL 14/09/1962 * C/
avverso la sentenza n. 424/2010 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARI011; ‘,,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ajcut……;.4;v4u44.-

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 31.1.2012, il Tribunale di Ascoli Piceno, sull’accordo

delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Marcucci Maurizio la pena di
anni uno di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma 4,
640 cod. pen.
2.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il procuratore

generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo, ai

applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen., avendo il
giudice omesso di applicare la pena pecuniaria della multa.
Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è
associato al ricorso chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato. Come correttamente denunziato dal procuratore

generale ricorrente, i patscenti e la sentenza impugnata hanno omesso,
rispettivamente, di considerare ed applicare la pena pecuniaria prevista dall’art.
640 cod. pen., in aggiunta a quella detentiva. Esclusa, quindi, la validità
dell’accordo negoziale, la sentenza deve essere annullata senza rinvio,
trasmettendosi gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso (in tema
di patteggiamento, la determinazione “con tra legem” della pena implica
l’esclusione della validità dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice,
con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l’accordo su altri basi,
eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve
essere annullata senza rinvio;

Sez. 3, sentenza n. 34302 del 14/06/2007,

rv.237124).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Ascoli Piceno.
Roma, lì 5 dicembre 2012

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea

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