Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8101 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8101 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DONATI DANIELE N. IL 15/01/1975
2) GIANONE LOREDANA N. IL 16/10/1950
avverso l’ordinanza n. 2649/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2012

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MOTIVI DELLA DECISONE
Il difensore di Donati Daniele e Gianone Loredana ricorre avverso
l’ordinanza emessa in data 27.3.2012 dalla Corte d’appello di Milano con cui è
stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dai ricorrenti
avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano, in composizione monocratica,
dell’8.11.2005 che ha condannato gli imputati alla pena di anni uno mesi sei di
reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine ai delitti di truffa e ricettazione
continuati. Ne chiede l’annullamento, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione dell’ordinanza impugnata. In particolare, lamenta la mancata
declaratoria di estinzione dei reati (quantomeno di quello di truffa) per
sopravvenuta prescrizione, già maturata alla data della pronunzia dell’ordinanza
della Corte d’appello; l’omessa motivazione sulla possibile esistenza di un ne bis
in idem procedimentale posto che è pendente altro giudizio – definito in appello e
la cui sentenza è stata impugnata per cassazione – comprensivo delle
imputazioni contestate nel presente procedimento; nel “merito” evidenzia la
specificità dell’atto di appello proposto in ordine alla mancata applicazione
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen., dell’attenuante comune di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen., in tema di quantificazione della pena e sulla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria aggiunta
ribadiva le doglianze formulate col ricorso.
Il procuratore generale di questa Corte ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso in quanto manifestamente infondato.
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato nella parte in cui lamenta
l’illegittimità dell’ordinanza con cui la Corte territoriale ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore nell’interesse degli imputati.
Invero, il ricorrente, nell’atto di appello, risulta avere censurato, con specifico
motivo, il trattamento punitivo sia sotto il profilo della corretta qualificazione
giuridica del fatto, da ritenersi di lieve entità in ragione della personalità degli
imputati e della cifra non elevata apposta sull’assegno, elementi fattuali che
rileverebbero anche ai fini della concessione dell’attenuante comune del danno di
speciale tenuità, sia riguardo la quantificazione della pena, richiedendo il giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche in ragione dell’atteggiamento
ampiamente collaborativo posto in essere dall’imputato Donati (avendo costui
consegnato in sede di perquisizione l’oggetto di provenienza delittuosa), di cui da’
atto anche il giudice di prime cure. Tali censure, seppur formulate con esclusivo

L

riferimento all’aspetto sanzionatorio, rendono il gravame specifico in quanto
riferibile agli imputati e si legano – in relazione al quantum di pena – alla
motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l’ipotesi lieve della
ricettazione, il danno patrimoniale di speciale tenuità ed il giudizio di prevalenza
delle attenuanti. L’appello, quindi, risultava dotato della necessaria specificità e,
quindi, idoneo ad instaurare il rapporto processuale sul quantum della pena
comminata.
Va, pertanto, annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposta la
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Milano.
Roma, lì 5 dicembre 2012
Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli

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Il Presidente

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trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano.

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