Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 810 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 810 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Vaccaro Notte Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto in data 05/03/1992

avverso l’ordinanza del 11/05/2012 del Tribunale di Messina R.G. 298/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza datata 11/05/2012, il Tribunale di Messina, a seguito della
richiesta di riesame proposta nell’interesse di Vaccaro Notte Antonio ha annullato
l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 19/04/2012 che aveva
applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. (capo a), al reato di cui agli artt. 110, 610, 339 cod. pen.
e 7 d.I 1991, n. 152 (capo h), al reato di cui agli artt. 110, 582, 7 d.l. n. 152 del
1991 (capo i) e al reato di cui agli artt. 110 e 635 cod. pen. (capo I) e l’ha
confermata solo in relazione al reato di cui, 56, 110, 629 cod. pen. e 7 d. I. n. 152
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Data Udienza: 30/11/2012

del 1991 (capo g), ritenendo la partecipazione del Vaccaro dimostrata dalle
dichiarazioni della persona offesa e la sussistenza dell’aggravante fondata sul
fatto che il pestaggio di quest’ultima appariva strettamente correlato agli scopi
criminali dell’organizzazione, anzi una tipica manifestazione della sua natura
mafiosa.
2. Avverso tale ordinanza, nell’interesse del Vaccaro è stato proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c) ed

629 cod. pen., per avere il Tribunale posto a base della sua decisione le
affermazioni di Carmelo Anatoly De Natale, senza verificare l’esistenza dei
necessari riscontri confermativi, richieste in caso di dichiarazioni di indagati di
reati connessi o collegati per motivi probatori.
A questo riguardo, il ricorrente rileva che le dichiarazioni del padre e della sorella
del De Natale, come pure quelle di Alberto Biscari e Giovanni Calvo, non
potevano fornire alcun riscontro, dal momento che nessuno di loro era stato
presente al lamentato pestaggio del De Natale.
Del resto, nonostante quest’ultimo avesse dichiarato di essere stato colpito da
cinque persone con calci e pugni per circa cinque minuti, la diagnosi dei sanitari
dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto si limitava a menzionare una “riferita
pregressa contusione regione medio dorsale e lombo sacrale giudicata guaribile
in tre giorni”, ciò che appare incompatibile con l’aggressione sofferta, anche a
voler ipotizzare, secondo la motivazione del Tribunale, una regressione delle
lesioni.
Inoltre, la denuncia era stata presentata dal De Natale il 30/11/2011, poche ore
dopo il presunto pestaggio e nella denuncia non si dà atto di alcuna lesione.
3.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) cod proc. pen., si lamenta violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 56,
629 cod. pen., dal momento che la condotta era al più all’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni.
3.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
cod proc. pen., violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen.,
art. 7 d.l. 152 del 1991, dal momento che il Tribunale aveva ritenuto sussistente
l’aggravante in questione per la presenza del “metodo mafioso” senza spiegare
le ragioni di tale conclusione anche in ragione del fatto che il Vaccaro era stato
ritenuto estraneo al sodalizio in contestazione.
3.4. Con il quarto motivo (per mero errore materiale indicato anch’esso in ricorso
come terzo motivo), formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.
proc. pen., si lamenta violazione degli artt. 125, 275 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale trascurato di considerare, in punto di esigenze cautelari,

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e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 210, 273, 371 cod. proc. pen. e 56,

l’incensuratezza del Vaccaro, la sua giovane età e, infine, la ragionevole
possibilità del ricorrente di beneficiare della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre premettere che la
deduzione secondo la quale il De Natale sarebbe indagato per un reato connesso
o collegato per ragioni probatorie non è certo dimostrata dal verbale di sommarie
informazioni allegato al ricorso, dal quale emerge solo che sono state rivolte a tal
Ciò posto, va rilevato che coerentemente alla lettera della legge e alla stregua
della costante interpretazione fornitane dalla giurisprudenza (v. Sez. U, n. 41461
del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), le regole dettate dall’art. 192 comma
terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone.
E, peraltro, deve aggiungersi che a pag. 7 dell’ordinanza impugnata si richiama
l’ordinanza applicativa della misura, con il suo corredo di riscontri dichiarativi che
non esibiscono il lamentato vizio di carenza o di manifesta illogicità della
motivazione.
2. Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che la tesi della
riconducibilità del fatto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, contrasta con
l’orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010,
Straface, Rv. 248736), secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta
minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di
là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza
che la coartazione dell’altrui volontà assume ex se i caratteri dell’ingiustizia,
trasformandosi in una condotta estorsiva.
3. Il terzo motivo è infondato, dal momento che la ritenuta estraneità del Vaccaro
rispetto al sodalizio mafioso non gli ha impedito di partecipare ad un’azione che,
secondo la motivata ricostruzione del Tribunale, intendeva riaffermare il potere
di coartazione del gruppo capeggiato da Salvatore Campisi.
4. Il quarto motivo non merita accoglimento, dal momento che il Tribunale ha
valorizzato la capacità a delinquere del Vaccaro e la sua propensione al crimine,
desumibili dalla gravità della condotta posta in essere, a dispetto della
giovanissima età. Tale apparato argomentativo non appare manifestamente
illogico e, pertanto, resiste alle critiche del ricorso.
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Giuseppe Coppolino delle domande sul De Natale.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 30/11/2012
Il P ;lente

Il Consigliere estensore

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