Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 810 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 810 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pulvirenti Salvatore, nato a Acicastello (CT) il 6/02/1969;
avverso la sentenza del 6/03/2017 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Salvatore Pulvirenti era stato regolarmente citato in giudizio, con decreto
in data 11/01/2014, per rispondere dei reati, accertati in Misterbianco in data
2/10/2012 nel corso di un sopralluogo, asseritamente commessi in qualità di
legale rappresentante del

Consorzio CON.TE.A.,

previsti, rispettivamente:

dall’art. 279, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, per avere autorizzato alla
gestione dei rifiuti ed in particolare alle operazioni di recupero “RS” (Recupero
Riciclo di altre sostanze inorganiche) di rifiuti non pericolosi a mezzo di impianto
di frantumazione e vagliatura dei rifiuti di inerti, omettendo di avviare il previsto
sistema di irrigazione a pioggia con il quale impedire la volatilità e la dispersione,
nell’area circostante, delle polveri originate dalla lavorazione dei rifiuti e dalla
movimentazione dei mezzi all’interno dell’impianto, con violazione delle
prescrizioni dettate dall’Assessorato Ambiente e delle prescrizioni imposte
dall’allegato V, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (capo a); dall’art. 124, comma 1

Data Udienza: 13/09/2017

e 125, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 137,
comma 1, stesso decreto, per avere effettuato direttamente sul suolo, senza
autorizzazione, lo scarico di reflui industriali originati dalla tramoggia di
stoccaggio dei rifiuti in uso al consorzio stesso (capo b); dall’art. 46 del d.lgs.
9/04/2008, n. 81, in correlazione all’allegato IV, sanzionato dal successivo art.
55, stessa legge, per avere avviato un’attività “a rischio incendio medio” senza il
prescritto certificato di prevenzione incendi a garanzia della sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per non aver prodotto al Comando
provinciale dei VV.FF. di Catania la prescritta comunicazione certificata di inizio
dall’art. 163 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, sanzionato dal

successivo art. 165, per avere omesso di collocare la cartellonistica di sicurezza
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del citato
decreto (Prescrizioni Generali per la Segnaletica di Sicurezza) (capo d); dagli
artt. 15, 18, 28 e 46 comma 2, del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, per avere, in
violazione alle misure di tutela e obblighi del datore di lavoro omesso di
adottare, nei luoghi di lavoro, le misure idonee per prevenire gli incendi e per la
tutela della salute dei lavoratori (capo e).
1.1. All’esito del relativo giudizio dibattimentale, con sentenza del Tribunale
di Catania in data 6/03/2017, Salvatore Pulvirenti era stato condannato alla pena
di 4.500 euro di ‘ammenda in quanto riconosciuto colpevole dei reati contestati ai
capi a), b), c) ed e). Con lo stesso provvedimento, il primo giudice aveva
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di
cui agli artt. 15, 18, 28 e 46 comma 2 d.lgs. 81/2008 (capo d) perché estinto
per avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte in sede ispettiva.
2. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Pulvirenti, a mezzo dell’avv. Angelo Russo, suo difensore di fiducia,
deducendo due distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione agli artt.
125 e 546 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 279, comma 2 del d.lgs. n.
152/2006, agli artt. 124, comma 1 e 125, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, 46
d.lgs. n. 81/2008, 15, 18, 28 e 46, comma 2 d.lgs. 81/2008; ed ancora la
violazione del principio

in dubio pro reo

e dell’obbligo di motivazione e

giustificazione razionale della decisione ai sensi degli artt. 111, comma 6 Cost.,
192 comma 1 e 533 cod. proc. pen.. Il Tribunale si sarebbe sottratto al dovere di
motivare puntualmente in ordine alla configurabilità dei reati ascritti all’imputato,
limitandosi a richiamare la deposizione del teste d’accusa, il Maresciallo Putrino,
senza nulla riferire in merito alle dichiarazioni rese dai testi a difesa (in

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attività (capo c);

particolare i testi Saieva e Insolia). In relazione ai reati di cui ai capi b) ed e)
nessuna motivazione sarebbe stata offerta circa il ragionamento seguito dal
Tribunale per giungere ad una sentenza di condanna, non essendo rintracciabile
nella sentenza impugnata alcun riferimento ai suddetti reati. Pertanto, la
sentenza sarebbe nulla per mancanza assoluta di motivazione.
3.1.1. Quanto alla configurabilità delle singole fattispecie, muovendo dalla
contestazione di cui al capo A), Pulvirenti censura, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in
relazione alla contravvenzione di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006,

emissioni ed alla concreta offensività della condotta.
In particolare, la sentenza, oltre ad essersi appiattita sulle dichiarazioni del
teste PUTRINO, omettendo di valutare quanto riferito dai testi a difesa, non
avrebbe motivato in relazione alla effettiva sussistenza delle emissioni e alla
concreta offensività della condotta, essendo tale fattispecie funzionale sia ad
assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria, sia a
consentire un controllo adeguato alle autorità preposte, attraverso il rilascio del
titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di
comunicazione. In altri termini, nel caso in esame il tribunale non avrebbe
accertato il superamento di valori limite di emissione e di qualità dell’aria, né se
il mero spegnimento dell’impianto, per pochi minuti, potesse impedire un
controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute.
3.1.2. Quanto poi alla fattispecie contestata al capo b), il ricorrente lamenta,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., l’erronea
applicazione della legge penale in relazione alla contravvenzione di cui agli artt.
124 e 125 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché l’omessa ed illogica motivazione in
ordine alla concreta offensività della condotta di scarichi di acque. Dalle
testimonianze raccolte, e in particolare da quella del maresciallo Putrino, sarebbe
emersa la non compiuta determinazione della natura dello scarico, non essendo
stata eseguita alcuna analisi dei reflui e non potendosene, dunque, affermare la
natura di scarichi industriali e, anzi, avendo il teste ammesso che i liquidi
potessero essere ricondotti all’effetto di agenti atmosferici.
3.1.3. Con riferimento alla contravvenzione contestata al capo c), la difesa di
Pulvirenti denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.,
l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla contravvenzione di cui
all’art. 46 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché l’omessa ed illogica motivazione in
ordine alla concreta offensività della condotta stante il dubbio circa l’effettiva
necessità della sussistenza del certificato antincendio. Ciò in quanto il teste
Insolia avrebbe specificato che l’attività del consorzio non sarebbe stata soggetta
agli obblighi di prevenzione antincendio, dal momento che gli stessi sorgerebbe

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nonché l’omessa ed illogica motivazione in ordine alla effettiva esistenza delle

soltanto allorché la quantità del rifiuti combustibili stoccati all’interno della
struttura superi i limiti previsti dal decreto. Né il tribunale avrebbe preso in
considerazione le dichiarazioni del teste Tomaselli, il quale avrebbe riferito di
essersi occupato della realizzazione dell’impianto antincendio.
3.1.4. Quanto, infine, alla contravvenzione di cui al capo e), il ricorrente
deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea
applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione in relazione alla
contravvenzione di cui agli artt. 15, 18, 28 e 46, comma 2 del d.lgs. n. 81 del
2008. Nessuna motivazione sarebbe stata offerta sul punto.

1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e l’illogicità
della motivazione in relazione all’art. 311 D.Lgs. n. 152/2006, per difetto di
legittimazione della Provincia Regionale di Catania a costituirsi parte civile,
atteso che portatore dell’interesse tutelato e titolare del potere di agire sarebbe
esclusivamente lo Stato e, per esso, il Ministero dell’Ambiente, spettando agli
enti locali, ai sensi del successivo art. 313 comma 7, la sola facoltà di sollecitare
l’intervento statale (art. 309) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni (art.
310). E sotto altro profilo si lamenta che l’Ente territoriale non avrebbe
dimostrato la sussistenza di tali danni diversi da quello ambientale; e che la
liquidazione della somma di 3.000,00 euro da parte del Tribunale, pur avvenuta
nell’ambito di . un giudizio equitativo, sarebbe avvenuta senza esplicitare i criteri
che avrebbero ispirato tale valutazione, la quale sarebbe stata, dunque, affidata
alla imponderabile intuizione soggettiva del giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Muovendo dall’analisi del profilo di doglianza relativo alla configurabilità
della contravvenzione disciplinata dall’art. 279, comma 2, del d.lgs. n. 152 del
2006, contestata al capo a) dell’imputazione, va preliminarmente ricordato che
“chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le
prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte
quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui
all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai
sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda
fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti
nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione”.
La fattispecie in esame, secondo quanto può ricavarsi dal piano tenore
letterale del relativo enunciato normativo, compendia differenti tipologie di
condotte illecite, configurate in maniera all’evidenza autonoma, riconducibili alla
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3.2. Con il secondo motivo, Pulvirenti censura, ai sensi dell’art. 606, comma

violazione dei valori limite di emissione, ovvero alla inosservanza di altre
prescrizioni, contenute nel provvedimento autorizzativo, in disposizioni speciali o
in altre determinazioni della competente autorità volte a definire le concrete
misure atte a impedire il verificarsi di una situazione di pericolo per l’ambiente e
la salute collettiva.
Pertanto, sotto un primo profilo non può sostenersi che, ai fini della
integrazione delle fattispecie in esame, debba ricorrere, come in qualche
passaggio sembra opinare il ricorrente, la duplice condizione di una violazione
del regime prescrittivo e, al contempo, del superamento dei limiti di emissione,

violazione del relativo regime regolamentare.
Sotto altro aspetto, la previsione incriminatrice in esame, in specie per
quanto concerne l’ipotesi, qui in rilievo, della violazione delle prescrizioni
dell’autorizzazione, si configura come reato “formale”, volto a garantire la
possibilità di un efficace controllo preventivo da parte delle autorità preposte
(cfr. Sez. 3, n. 24334 del 13/05/2014, dep. 10/06/2014, Boni e altro, Rv.
259670). In questa prospettiva, il profilo di illiceità che viene in rilievo non
attiene agli effetti sostanziali che possano essere scaturiti dalla violazione delle
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (come ad esempio
l’effettivo vulnus ai valori ambientali o alla salute di un numero indeterminato di
soggetti), quanto piuttosto alla violazione della stessa funzione di controllo
estrinsecatasi attraverso l’atto contenente le prescrizioni rimaste inosservate
(cfr. Sez. 3, n. 28764 del 9/06/2015, dep. 7/07/2015, P.M. in proc. Amoruso e
altri, Rv. 264881, che peraltro configura la fattispecie come reato di pericolo).
Nel caso che occupa, il giudice di prime cure ha ritenuto provato il fatto che
l’impianto di irrigazione, la cui attivazione era prevista nel provvedimento
autorizzativo al fine di abbattere l’azione delle polveri prodotte dall’attività di
trattamento dei rifiuti, pacificamente non funzionante al momento del
sopralluogo, non venisse comunemente azionato; ed ha spiegato le ragioni per le
quali non sia stata ritenuta credibile la versione difensiva circa l’occasionale e
contingente non funzionamento del medesimo.
A fronte di tale accertamento in fatto, pacificamente non sindacabile in sede
di legittimità, il tribunale ha poi correttamente rilevato come la violazione della
prescrizione de qua comportasse l’integrazione della fattispecie contestata, senza
che in alcun modo possa rilevare, per le ragioni già illustrate, la mancata verifica
circa gli effetti inquinanti di tale, asseritamente contingente, omissione.
Pertanto, il primo motivo di doglianza deve essere rigettato.
3. Venendo, quindi, al secondo profilo di censura, concernente la
contravvenzione di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152 del 2006, si opina,
da parte del ricorrente, che non sia stato dimostrato il carattere industriale dei

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essendo sufficiente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni, la mera

reflui. Tale assunto, oltre a non confrontarsi con il passaggio della sentenza
secondo cui i reflui venivano prodotti dalla tramoggia di carico dei rifiuti, in
prossimità della quale si trovava il tubo che scaricava al di là del muro di
contenimento, viene dalla difesa articolato alla stregua di alcuni stralci della
testimonianza del maresciallo Putrino. Ciò che, pertanto, rende chiaramente non
scrutinabile la relativa doglianza, corrispondendo ad un pacifico approdo
interpretativo che non possa devolversi al giudice di legittimità la censura
fondata sull’interpretazione di una prova dichiarativa estrapolandosi il contenuto
di più ampie dichiarazioni, non avendo questa Corte la possibilità di accedere

cognizione soltanto in presenza di una diligente e puntuale allegazione, ad opera
delle parti, degli atti eventualmente richiamati e a condizione che il vizio dedotto
non concerna una differente interpretazione del contenuto dichiarativo.
4.

Quanto, poi, ai vizi lamentati con riferimento alla contravvenzione

contestata al capo c), concernente l’assenza della certificazione antincendio e del
certificato di inizio attività, è appena il caso di rilevare l’assoluta aspecificità della
prospettazione difensiva, che, da un lato, ha fatto genericamente richiamo a una
presunta non obbligatorietà degli adempimenti in questione, nonostante la
classificazione dell’azienda come “a rischio incendio medio”; e, dall’altro lato, ha
fondato le proprie argomentazioni sulle dichiarazioni di un teste, Giovanni
TOMASELLI, che si sarebbe limitato ad affermare, secondo quanto riportato dalla
stessa difesa, di essersi occupato dell’impianto antincendi. In proposito,
nondimeno, è appena il caso di osservare come la contestazione non riguardasse
l’assenza dell’impianto, quanto piuttosto la mancata attivazione delle prescritte
operazioni di controllo su di esso da parte delle autorità a ciò preposte.
Con riferimento, poi, alla fattispecie di cui al capo e) dell’imputazione, la
sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha dato atto
del fatto che i dipendenti dell’azienda “svolgevano le loro mansioni in ambienti
sporchi di rifiuti” e che gli stessi “erano privi degli opportuni dispositivi di
protezione individuale”; situazione di fatto che certamente è suscettibile di
integrare, come del resto ritenuto dal giudice di primo grado, le fattispecie
contestate.
5. Venendo, infine, al secondo motivo di impugnazione, relativo all’assenza di
legittimazione, in capo alla provincia di Catania, a costituirsi parte civile, la difesa
deduce che in materia ambientale, se per un verso gli enti pubblici territoriali
(Regione, Provincia e Comune) possono agire in sede penale, in forza della
disposizione generale di cui all’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di
qualsiasi danno patrimoniale e/o morale che ad essi sia derivato in conseguenza
della commissione di tali reati, per altro verso la legittimazione alla costituzione
di parte civile rispetto al danno ambientale strictu sensu inteso spetterebbe
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all’intero materiale istruttorio del giudizio di merito e potendo, dunque, averne

soltanto allo Stato, in persona del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, secondo quanto affermato anche dalla sentenza n. 41015
del 2010. E tuttavia, nel caso di specie, il tribunale etneo avrebbe riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno della Provincia Regionale di Catania, senza che
l’ente territoriale avesse esplicitato la lesione di interessi locali specifici e diversi
rispetto all’interesse statale alla tutela dell’ambiente.
Sul punto, osserva il Collegio che, pur condividendosi le premesse
sistematiche della presente censura, nondimeno, nel caso di specie il Tribunale
ha correttamente rilevato come “nell’atto di costituzione siano state diffusamente

qualità di danneggiati dai reati in contestazione”. Si è, infatti, in presenza di una
chiara motivazione per relationem, la cui congruità può essere stimata, sul piano
logico-motivazionale, attraverso lo scrutinio dell’atto processuale richiamato. E
dal momento che la dichiarazione di costituzione di parte civile, agli atti del
procedimento, faceva riferimento all’incidenza delle polveri sull’ambiente
circostante e, dunque, sullo specifico contesto locale riferibile all’ente che si è
costituito, deve ritenersi che la valutazione del tribunale sia stata pienamente
coerente con la richiamata cornice di principio in materia di legittimazione alla
costituzione di parte civile degli enti territoriali.
5.1. Quanto, poi, al profilo del quantum del danno da risarcire, trattandosi, in
considerazione della peculiare natura dei reati e del carattere formale delle
violazioni, di semplice danno morale riferibile alla Provincia di Catania, deve
riconoscersi la legittimità del ricorso al criterio dell’equità, da parte del primo
giudice, quale criterio generale di determinazione dell’ammontare della lesione
risarcibile. Anche sotto tale profilo, quindi, le censure difensive si rivelano
infondate.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 13/09/2017

Il Consigli re estensore

esposte le ragioni che giustificano la domanda di intervento dei suddetti enti in

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