Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 810 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 810 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAORMINA DOMENICO N. IL 14/11/1962
avverso la sentenza n. 4528/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Taormina Domenico ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 12.11.12 della
Corte di appello di Palermo che ha confermato quella in data 29.3.11 del locale tribunale con la
quale è stato condannato, per i reati di lesioni personali e tentata violenza privata aggravata,
unificati ex art. 81 cpv. c.p., alla pena di mesi sei di reclusione, ritenuta la contestata recidiva
generica.

avere i testi esaminati semplicemente riferito di aver notato un comportamento minaccioso
dell’imputato nei confronti della p.o. Guarneri Marcello, suo ex datore di lavoro, comportamento
peraltro giustificato per le perdita del posto di lavoro, senza che sia risultato provato che il
Taormina abbia proferito la frase , dalla denuncia non risultando poi — si sostiene con il secondo motivo — alcuna volontà di
querelare l’imputato nei confronti del quale , quindi, per il reato di lesioni doveva essere
pronunciata sentenza di improcedibilità.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto con motivazione del tutto
adeguata ed immune da vizi di illogicità, i giudici territoriali hanno evidenziato come la
responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. Guarneri Marcello — la cui
attendibilità è adeguatamente argomentata – , secondo cui il suo ex dipendente Taormina,
presentatosi presso l’esercizio di ristorazione di Mondello, dopo averlo provocato lo aveva colpito
con pugni e calci per poi minacciarlo — una volta che si trovava sulla barella — di stare attento a
quello che avrebbe dichiarato, altrimenti lo avrebbe ucciso.
Riscontri a tali affermazioni — hanno sottolineato i giudici — si erano avuti anzitutto dalle
dichiarazioni del teste Romano Giovan Battista che, visto il Guarneri in terra, aveva chiamato
l’ambulanza , nonché dai risultati dei referti medici, laddove poi lo stesso Romano aveva anche
udito la frase minacciosa rivolta dall’odierno ricorrente alla p.o.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per

Correttamente è stata poi ritenuta la volontà querelatoria, avendo il Guarneri sporto denuncia ‘ad
ogni effetto di legge’, manifestando così la volontà che fosse perseguito l’autore dei reati in suo
danno.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

€1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA